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Le modifiche riguardanti Bolsena

Provincia di Viterbo

Assessorato Agricoltura Caccia e Pesca
Settore Caccia e Pesca

Delibera Consiglio Provinciale n. 91 del 16 dicembre 2002

Oggetto: esercizio della pesca sportiva – determinazioni

Riferisce L’Assessore Mario Lega

Su proposta della Provincia di Viterbo, che a suo tempo ha approvato una delibera di Giunta, Il Consiglio Regionale ha approvato la modifica della legge regionale sulla pesca n 87/90 per permettere nel lago di Bolsena la pesca da traina a motore del luccio con il sistema della dirlindana.

L’art. 14, comma 13 della legge R. 87/90 prevedeva infatti il divieto della pesca sportiva effettuato con natanti trainati da motori salvo che per i pescatori anziani e gli invalidi.
Detto divieto valevole per tutto il territorio regionale, il cui scopo era essenzialmente di attenuare una pratica piscatoria ritenuta a torto di sensibile impatto ambientale, nella genericità della formulazione aveva praticamente messo fine ad una tradizionale pratica sportiva quale quella della pesca del luccio e del persico trota sul lago di Bolsena.
Come noto tale tipo di pesca si attua con il sistema della “lameggiata”, ossia con una lenza agitata dalle mani del pescatore (dirlindana), mentre il natante procede a velocità limitatissima trainato da motori di bassa potenza.
L’impatto ambientale di tale pratica è ovviamente molto limitato, anche in considerazione che nel lago è permessa la navigazione da diporto illimitata sia per la lunghezza del natante che per la potenza dei motori, con i quali si praticano lo sci nautico o la pura velocità da motoscafo.
Lo stesso dicasi per l’impatto sul patrimonio ittico ed in particolare modo su quello rappresentato dal luccio, la cui cattura è soggetta a drastiche limitazioni in numero (5 esemplari) e di lunghezza (non inferiori ai 30 cm). Anche la pesca del persico trota risulta peraltro di scarso prelievo sulla popolazione esistente.
E’ ovvio che una pratica così antica e radicata nella tradizione piscatoria locale difficilmente trovava fine di fronte ad una norma ritenuta dal pescatore locale discriminatoria e comunque poco condivisibile nelle finalità, tant’è che a quasi dieci anni dalla sua introduzione sorgevano dubbi sulla sua “effettività” e sullo sforzo di contenzioso che la vigilanza doveva affrontare per il sostanziale rispetto.
Alla luce di ripetute istanze che periodicamente sotto forma di raccolta di firme sono pervenute alla Provincia, la Giunta Provinciale aveva approvato un ordine del giorno in cui si invitava la Regione Lazio ad introdurre una deroga relativa alla specie luccio e persico trota.
Ora la nostra proposta è divenuta legge e più precisamente l’art 2 della legge regionale n 23 del 26 luglio 2002.      Detta novella modifica il citato comma 13 dell’art 14 della legge regionale sulla pesca n 87/90, stabilendo che l’impiego di natanti trainati da motori per l’esercizio della pesca sportiva è consentito, anche al fine di salvaguardare tradizioni piscatorie locali, nei soli casi espressamente previsti dalla Provincia e comunque con motori di potenza non superiore ai 9 cavalli. Parimenti è stato abrogato il comma 14 che introduceva la deroga per gli invalidi e gli anziani.
L’art 1 della medesima legge n. 23/2002 modifica l’art 11 della medesima legge introducendo due nuovi commi:

     9-bis. In deroga al divieto di cui al comma 8, le province, anche ai fini del recupero di tradizioni locali, possono autorizzare i titolari di licenza di pesca all’esercizio, nei rispettivi ambiti territoriali, della pesca sportiva con bilancia di dimensioni superiori a m.1,50 per lato, alle seguenti condizioni:

  1. la bilancia di dimensioni superiori a m.1,50 per lato:
    1. può essere utilizzata nelle sole acque principali;
    2. il lato o diametro della rete non deve superare un terzo della larghezza dello specchio d’acqua al momento dell’emersione, misurato a livello medio di bassa marea;
    3. deve essere opportunamente distanziata da altri impianti simili nel rispetto delle norme in materia di pesca, ambiente e navigazione e, comunque, collocato a non meno di 500 metri dagli impianti stessi;
  2.  il lato della rete della bilancia di dimensioni superiori a m. 1,50 per lato non può superare i 5 metri e il lato della maglia della rete non può essere inferiore a 50 millimetri;
  3. è consentito al centro un quadrato di rete di superficie pari ad 1/6 di quella totale con larghezza minima della maglia di 30 millimetri ed un ulteriore quadrato di rete di superficie pari ad 1/6 di quella precedente con larghezza minima della maglia di 25 millimetri;
  4. è vietato l’uso di fonte luminosa per attirare il pesce quando la rete è posata e durante le operazioni di pesca, ad esclusione del momento della raccolta del pescato

      9-ter. Le province stabiliscono, con apposito regolamento, le modalità per il rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio della pesca sportiva con bilancia di dimensioni superiori a m. 1,50 per lato ed eventuali ulteriori prescrizioni o limitazioni d’uso. L’autorizzazione ha la durata di cinque anni.
Anche la possibilità di autorizzare l’uso del bilancione vietato dal comma 8, è rimesso dunque alla potestà regolamentare delle Province. Questa deroga, proprio per le modalità e tipologie tassativamente indicate, può essere concessa presso la sola foce del fiume Tevere e dunque non praticabile nei nostri fiumi che hanno un’ampiezza ed una portato molto limitata. Peraltro questa specificazione, voluta dal legislatore regionale, fa chiarezza sul fatto che là dove la Provincia non autorizza detto uso, rimane vietato anche a prescindere dall’essere il proprietario iscritto al registro speciale di cui al comma 9 che ha ormai esaurito la sua funzione.
Pensiamo dunque di dare attuazione al solo art 2 la legge 23/2002, prevedendo che l’impiego di natanti trainati da motori per l’esercizio della pesca sportiva è consentito nei seguenti casi, così come suggerito dalle associazioni dei pescatori sportivi;

  • sulle sole acque del lago di Bolsena;
  • per la pesca sportiva del luccio, in tal caso il limite di cinque esemplari fissato dal comma 5 dell’art 14 della legge regionale 87/90 è ridotto a tre e la misura minima di cui all’art 12 è innalzata a40 cm;
  • è ammessa anche la pesca sportiva del persico trota (black bass);
  • il natante può essere trainato da motori di potenza non superiore ai 9 cavalli.

Pertanto dopo ampia discussione viene messa a votazione la seguente risoluzione

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Udita la relazione dell’Assessore all’ Agricoltura, caccia e pesca Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 23 che all’art 1 modifica l’art 11 della legge regionale. 7-12-1990 n. 87, prevedendo la possibilità per le Province di autorizzare l’uso per la pesca sportiva della bilancia di dimensioni superiori a metri 1,5 di lato e l’art 2 che parimenti delega le Province alla regolamentazione dell’impiego di natanti trainati da motori per l’esercizio della pesca sportiva, anche al fine di salvaguardare tradizioni piscatorie locali;
Ritenuto di dare attuazione alle previsioni dell’art 2 nei seguenti casi:

  • sulle sole acque del lago di Bolsena;
  • per la pesca sportiva del luccio (esox lucius), in tal caso il limite di cinque esemplari fissato dal comma 5 dell’art 14 della legge regionale 87/90 è ridotto a tre e la misura minima di cui all’art 12 è innalzata a40 cm;
  • è ammessa anche la pesca sportiva del persico trota (black bass – micropterus salmoides);
  • il natante può essere trainato da motori di potenza non superiore ai 9 cavalli.

Ritenuto altresì che le previsioni di cui all’art 1 non siano estendibili alle acque interne della provincia di Viterbo;
Visto il parere positivo espresso dalla Consulta provinciale della pesca in data 19.09.02
Visto altresì il parere favore espresso dal responsabile del settore 5° ai sensi della legge 267/200
tutto ciò premesso

DELIBERA

  1. Di far propria l’attribuzione conferita dall’art 2 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 23, stabilendo che l’impiego di natanti trainati da motori per l’esercizio della pesca sportiva è consentito nei seguenti casi:
    • sulle sole acque del lago di Bolsena;
    • per la pesca sportiva del luccio (esox lucius), in tal caso il limite di cinque esemplari fissato dal comma 5 dell’art 14 della legge regionale 87/90 è ridotto a tre e la misura minima di cui all’art 12 è innalzata a40 cm;
    • è ammessa anche la pesca sportiva del persico trota (black bass – micropterus salmoides);
    • il natante può essere trainato da motori di potenza non superiore ai 9 cavalli
  2. Di stabilire che ai sensi dell’art 1 della citata legge regionale sul territorio provinciale non possa essere autorizzato l’uso di bilance di dimensioni superiori a metri 1,5 di lato e che il registro speciale di cui al comma 9 dell’art 11 della legge regionale 87/90 ha ormai esaurito la sua funzione.
  3. di dichiarare il presente atto con separata votazione immediatamente eseguibile e che lo stesso verrà inviato alla Regione Lazio per la pubblicazione sul BURL.