Nuovo regolamento navigazione a Bolsena che riguarda anche i pescasportivi

Per i pescasportivi: articolo 6 NORME GENERALI, comma11

art. 14: balneazione

art. 16: boe di delimitazione e segnalazione

PROVINCIA DI VITERBO
Settore Trasporti
Regolamento della Provincia di Viterbo per la sicurezza della navigazione nelle acque interne.

Preambolo
Le criticità rilevate nella definizione della effettiva consistenza di quanto disposto con legge regionale del Lazio, 06 agosto 1999, n. 14, art. 130 comma 2 lettere c) e d), hanno reso necessaria una approfondita disamina dei provvedimenti legislativi adottati dallo Stato e dalla Regione Lazio in materia di decentramento amministrativo, a partire dal D.P.R. 28 giugno 1949, n.631 “Approvazione del Regolamento per la navigazione interna”.

– L’art. 3 del citato D.P.R. 631/49 (“Attribuzioni dell’autorità comunale”) demanda all’autorità comunale l’esercizio delle funzioni amministrative relative alla navigazione interna, in assenza degli uffici di porto di cui all’art.25 del R.D. 30 marzo 1942, n.327 “Approvazione del testo definitivo del Codice della Navigazione” e successive modifiche ed integrazioni.
– L’art. 15 del D.P.R. 631/49 elenca le materie oggetto di ordinanza dell’autorità portuale per la relativa disciplina:
1. ripartizione degli spazi acquei per lo stazionamento delle navi, dei galleggianti e degli idrovolanti;
2. la destinazione delle calate, dei moli e degli altri punti di accosto allo sbarco e all’imbarco dei passeggeri, al carico e allo scarico delle merci;
3. i turni di accosto delle navi e dei galleggianti;
4. la destinazione di determinate zone alla costruzione, allestimento e alaggio delle navi e dei galleggianti;
5. il trasporto di persone a mezzo di imbarcazioni;
6. l’uso delle boe, dei gavitelli, dei catenari e degli altri mezzi destinati all’ormeggio delle navi e dei galleggianti;
7. l’imbarco e lo sbarco e la custodia delle merci di natura pericolosa;
8. l’entrata e l’uscita delle navi e dei galleggianti, l’ammaraggio e la partenza degli idrovolanti;
9. in generale, tutto quanto concerne la polizia e la sicurezza delle zone portuali, nonché le attività che vi si esercitano.

Il capo dell’ispettorato di porto determina, altresì, le tariffe dei servizi per i porti ed approdi compresi nella propria circoscrizione.

– L’art.97 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616, rimette in capo alle regioni le funzioni amministrative relative alla materia “navigazione e porti lacuali”, precisando che dette funzioni concernono la navigazione lacuale, fluviale, lagunare sui canali navigabili e idrovie; i porti lacuali e di navigazione interna e ogni altra attività riferibile alla navigazione ed ai porti lacuali ed interni.
“Le predette funzioni comprendono tra l’altro l’autorizzazione al pilotaggio, il demanio dei porti predetti e la potestà di rilasciare concessioni per l’occupazione e l’uso di aree ed altri beni nelle zone portuali, la rimozione di materiali sommersi ed il rilascio del certificato di navigazione …omissis…”

– Ai sensi delle leggi regionali del Lazio nn. 4 e 5 del 05 marzo 1997, con deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 4312 del 04 agosto 1998, rilevando le disfunzioni operative emerse dalla “inesistenza di una normativa regionale in materia di navigazione interna”, l’Assessorato Opere e Reti di Servizi e Mobilità precisa che le funzioni amministrative delegate e subdelegate alle province del Lazio, per i rispettivi territori, consistono in:
a. la navigazione lacuale, fluviale, nei canali navigabili ed idrovie;
b. i porti lacuali e di navigazione interna;
c. ogni altra attività riferibile alla navigazione ed ai porti lacuali, nonché la subdelega alle province, relativa alla sicurezza dei natanti addetti alle linee di navigazione interna.
Dette funzioni si esplicano “nell’accertamento della regolarità nonché della sicurezza nello svolgimento delle attività che attengono alla navigazione interna”.
Di seguito, vengono elencate le relative procedure, come appresso riportate:
a. istruttoria delle domande di iscrizione al relativo Registro delle navi e galleggianti con l’obbligo di iscrizione (trasporto di persone e merci, traghetti, natanti speciali, pesca professionale, traino per sci acquatico, servizio di noleggio da banchina, traino e rimorchio).
b. Tenuta ed aggiornamento del relativo Registro di iscrizione.
c. Redazione e aggiornamento delle licenze di navigazione (libretti).
d. Attività di raccordo, per le rispettive competenze, con gli uffici provinciali del Ministero dei Trasporti e Navigazione, con la M.C.T.C. per il collaudo dei natanti e per la sicurezza della navigazione, e con l’A.C.I. per le tasse sugli autoscafi non da diporto.
e. Istruttoria delle istanze per gare e manifestazioni sportive di tipo nautico e atti deliberativi di autorizzazione allo svolgimento delle stesse.
f. Istruttoria e provvedimenti di indirizzo connessi alla sicurezza della navigazione.
Vi è, poi, il rinvio ai riferimenti normativi che sono, esclusivamente, l’art.153 del R.D. 327/42 e l’art.68 del D.P.R. 631/49, per l’iscrizione delle navi e rilascio dei libretti; l’art.91 del D.P.R. 631/49, per le manifestazioni sportive di tipo nautico.

– Con deliberazione di Giunta Regionale n. 1915 del 12 aprile 1994, la Regione Lazio aveva già impartito Direttive ai comuni per la concessione dei “posti barca” nei porti del lago di Bolsena e regolamento per l’uso dello spazio acqueo nei porti delle acque interne, con esplicito incarico ai comuni di Bolsena, Capodimonte e Marta affinché procedano a ripartire gli spazi acquei, denominati “posti barca” da assegnare in concessione per gli ormeggi delle unità nei rispettivi porti, sulla base di idonee planimetrie che dovranno essere approvate con proprie deliberazioni delle rispettive giunte comunali …., per poi procedere all’emanazione del bando, all’istruttoria delle domande e all’assegnazione vera e propria.

– La legge regionale del Lazio, 06 agosto 1999, n.14, con l’art.209, comma 1, lettera b) abroga la legge regionale 05 marzo 1997, n.4 e successive modifiche, ma, con l’art.130 riconferma alle province l’esercizio delle funzioni amministrative sulla navigazione interna, mantenendone inalterata la declaratoria:
c) navigazione lacuale, fluviale, sui canali navigabili ed idrovie;
d) i porti lacuali e di navigazione interna;
contestualmente assegnando ai comuni i provvedimenti di rilascio, di rinnovo e di revoca delle concessioni sul litorale marittimo, sulle aree demaniali immediatamente prospicienti; sulle aree del demanio lacuale e fluviale, quando l’utilizzazione abbia finalità turistiche e ricreative (art.77, comma 2, lettera b).
Con l’art.191, la Regione rinvia l’effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti a decorrere dalla data di esecutività dei provvedimenti regionali di trasferimento di risorse umane, patrimoniali e finanziarie, ad eccezione delle funzioni e dei compiti che erano già stati assegnati agli enti locali, prima dell’entrata in vigore della stessa legge 14/1999 e per i quali erano già stati emanati indirizzi e direttive, ai sensi della legge regionale 4/1997.

Restano, pertanto, vigenti le direttive impartite con le delibere di Giunta Regionale del Lazio nn. 1915/1994 e 4312/1998, che, lette in combinato con il successivo disposto legge R.L. 14/1999, tracciano il seguente quadro generale di competenze:

REGIONE LAZIO = demanio lacuale

COMUNI = demanio lacuale per fini turistici e ricreativi – gestione porti

PROVINCE = sicurezza della navigazione nelle acque interne
art.1 – Oggetto
1. Il presente Regolamento disciplina l’esercizio delle funzioni conferite dalla Regione Lazio, con legge 06 agosto 1999, n. 14, art. 130, comma 2, lettere c) e d), secondo le modalità indicate con deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 4312 del 04 agosto 1998:
a) istruttoria delle domande di iscrizione al relativo registro delle navi o galleggianti con obbligo di iscrizione (trasporto di persone e merci, traghetti, natanti speciali, pesca professionale, traino per sci acquatico, servizio di noleggio da banchina, traino e rimorchio);
b) tenuta e aggiornamento del relativo registro di iscrizione;
c) redazione ed aggiornamento delle licenze di navigazione (libretti);
d) attività di raccordo per le rispettive competenze, con gli uffici provinciali del Ministero dei Trasporti per il collaudo dei natanti e per la sicurezza della navigazione e con l’ACI per le tasse sugli autoscafi non da diporto;
e) istruttoria per le istanze per gare e manifestazioni sportive di tipo nautico e atti deliberativi di autorizzazione allo svolgimento delle stesse;
f) istruttoria e provvedimenti di indirizzo connessi alla sicurezza della navigazione.

art.2 – Fonti normative
1. Si dà atto che la navigazione nelle acque interne è disciplinata dal R.D. 30 marzo 1942, n.327 e successive modifiche ed integrazioni, D.P.R. 28 giugno 1949, n. 631 e successive modifiche ed integrazioni. La normativa riguardante la nautica da diporto è stata raccolta ed aggiornata secondo le direttive comunitarie, con l’emanazione del D. Lgs. 18 luglio 2005, n.171.

art. 3 – Registro delle navi minori e galleggianti
1. Il Registro di iscrizione delle navi minori e galleggianti nelle acque interne è tenuto dalla Provincia di Viterbo.
2. Il Registro è conforme al modello approvato dal Ministero dei Trasporti.
3. Sono iscritte nel Registro le unità adibite alla navigazione interna sia di servizio pubblico sia privato, utilizzate per scopi professionali, vale a dire tutte le unità di navigazione, ad eccezione di quelle utilizzate per scopi ricreativi, denominate “da diporto”, per le quali si rinvia alla disciplina specifica impartita con D. Lgs. 18 luglio 2005, n.171, “ Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’art.6 della legge 08 luglio 2003, n.172”.
4. L’iscrizione nel Registro avviene ai sensi dell’art. 146 del R.D. 327/42 e art.62 e ss. del D.P.R. 631/49.
5. Per quanto disposto al comma 3. del presente articolo, sono soggette all’obbligo di iscrizione navi e galleggianti adibite a:
• trasporto di persone e merci;
• traghetti;
• natanti speciali;
• pesca professionale;
• traino per sci acquatico;
• servizio di noleggio da banchina;
• traino e rimorchio.
6. Chiunque è soggetto alle prescrizioni del presente articolo, produce istanza di iscrizione nel Registro, in bollo, indirizzata al Dirigente del competente Settore Navigazione della Provincia di Viterbo. All’istanza, dovranno essere allegati:
a. trasporto persone non di linea
– certificato di stazza in originale;
– certificato di collaudo in originale;
– titolo di proprietà o disponibilità dell’imbarcazione, in originale;
– nota di trascrizione in duplice originale;
– copia della licenza di navigazione e del titolo professionale;
– 2 marche da bollo del valore corrente;
– certificato di origine del motore (se entrobordo), in originale;
– certificato di potenza del motore (se fuoribordo), in copia;
– copia di un documento di identità in corso di validità;
– copia della licenza comunale per il trasporto pubblico non di linea;
– copia iscrizione al Ruolo dei conducenti di natanti e veicoli a motore;
– iscrizione C.C.I.A.A..
b. pesca professionale
– certificato di stazza in originale;
– certificato di collaudo in originale;
– titolo di proprietà o disponibilità dell’imbarcazione;
– nota di trascrizione in duplice originale;
– copia del libretto di navigazione e del titolo professionale;
– certificato di origine del motore (se entrobordo) in originale;
– copia della licenza da pesca;
– copia di un documento di identità in corso di validità;
– 2 marche da bollo del valore corrente.
7. Per l’iscrizione delle navi minori e galleggianti al Registro provinciale, è richiesto il versamento di € 30,00 sul c/c postale n. 12602017, intestato Provincia di Viterbo – Servizio di Tesoreria, causale: contributo spese di istruttoria navigazione, la cui attestazione di avvenuto pagamento andrà allegata alla domanda.

art. 4 – Licenze di navigazione (libretti)
1. Ai sensi dell’art.68 del D.P.R. 631/49, contestualmente all’iscrizione nel Registro delle navi minori e galleggianti, viene rilasciata sull’imbarcazione, la licenza di navigazione, cosiddetto “libretto”.
2. La licenza deve indicare il numero, il tipo, le caratteristiche principali, la stazza lorda e netta della nave minore o del galleggiante, il nome del proprietario e l’ufficio di iscrizione nonché, nel caso previsto dall’art.141 del R.D. 327/42, il nome, che deve essere dissimile da ogni altro nome di imbarcazione già iscritta nello stesso Registro.
3. Oltre alle indicazioni di cui al comma precedente, sulla licenza sono riportate le seguenti annotazioni:
a. la data di armamento e quella del disarmo;
b. il nome dell’armatore se diverso dal proprietario;
c. il porto di attracco normale;
d. gli estremi della concessione o dell’autorizzazione al trasporto o al rimorchio;
e. il nome del rappresentante dell’armatore designato ai sensi dell’art.267 del R.D. 327/42;
f. la prescritta consistenza minima dell’equipaggio con l’elenco delle persone componenti l’equipaggio stesso e l’indicazione del titolo professionale e della qualifica.
4. La licenza deve essere sottoposta, entro il primo trimestre di ogni anno, al visto di convalida da parte del Dirigente del competente Settore della Provincia.
5. In caso di furto o smarrimento della licenza di navigazione, viene rilasciato il duplicato, previa istanza in bollo da parte dell’interessato, corredata dalla relativa denuncia all’Autorità competente e dall’attestazione del pagamento di € 30,00 sul c/c postale 12602017, intestato alla Provincia di Viterbo – Servizio di Tesoreria, come contributo alle spese di istruttoria.

art. 5 – Gare e manifestazioni sportive di tipo nautico
1. La Provincia rilascia le autorizzazioni all’effettuazione di manifestazioni nautiche (regate veliche, canottaggio, a motore, ecc.) che interessano le acque interne.
2. L’autorizzazione è rilasciata ai fini della sicurezza della navigazione, fermi restando gli ulteriori adempimenti previsti per legge (comunicazioni alla Questura, alle autorità locali, ecc.).
3. Ai fini del rilascio della prescritta autorizzazione, la persona formalmente legittimata, produce istanza in bollo, indirizzata al Dirigente del competente Settore Navigazione della Provincia di Viterbo, indicando il tipo di manifestazione, il luogo, la data, la durata, i partecipanti, le unità di appoggio e di soccorso, i dati tecnici dei mezzi in gara e dei manufatti, se impiegati (boe, gavitelli, trampolini, ecc.). La domanda dovrà essere corredata dai seguenti allegati:
• planimetria in bollo del valore corrente oltre a due copie in carta semplice, indicante l’esatta località e la delimitazione del campo di gara o della manifestazione, precisando l’area di partenza e arrivo e l’ubicazione delle eventuali boe o manufatti impiegati;
• regolamento di gara o programma della manifestazione;
• autorizzazione della Federazione sportiva competente, nel caso di manifestazioni sportive;
• nullaosta da parte dei Comuni sulle cui acque si svolge la manifestazione e da parte di enti ed autorità competenti, ove prescritti ai sensi di legge e disposizioni regolamentari, in relazione alla natura della manifestazione e della località interessata (parco naturale, oasi naturalistica, siti archeologici, ecc.);
• attestato del versamento di € 20,00 sul c/c postale n. 12602017, intestato alla Provincia di Viterbo – Servizio di Tesoreria, causale: contributo alle spese di istruttoria navigazione.

4. Le istanze dovranno pervenire al competente Settore della Provincia di Viterbo, almeno 15 giorni prima dello svolgimento della gara o manifestazione da autorizzare.

art.6 – Norme generali
1. E’ interdetta la navigazione a motore nei laghi di Mezzano, Monterosi e, ai sensi della legge Regione Lazio 28 settembre 1982, n.47, art.10, nel lago di Vico, fatta eccezione per le imbarcazioni adibite alla pesca professionale. Alle foci dei fiumi Fiora, Marta e Mignone, è consentita la navigazione al centro del corso d‘acqua, con motore al minimo e scafo dislocante, solo a natanti ed imbarcazioni compatibili con le caratteristiche del fondale, dando la precedenza alle barche in uscita.
2. Nel lago di Bolsena la navigazione e lo stazionamento sono consentiti ai natanti a vela della lunghezza massima di m 10,00 e ai natanti a motore della lunghezza massima di m 7,50, con tolleranza del 10%, nonché a barche a remi, a pedale, alle tavole a vela, alle unità adibite alla pesca professionale, al trasporto passeggeri, alle unità di vigilanza e di soccorso.
3. Tutte le unità alle quali è consentita la navigazione non devono superare la velocità massima di 25 nodi e devono avere motori conformi alle prescrizioni legislative in materia di sicurezza, salute, protezione dell’ambiente e dei consumatori, indicate dalle norme CE e, fatto salvo ogni specifico e perentorio termine di adeguamento assegnato per legge, entro i cinque anni successivi alla data di divieto di commercializzazione del prodotto, dovranno essere sostituiti i motori non conformi o ricadenti nelle tipologie sottoposte a divieto.
4. Dal 01 gennaio 2008 è fatto divieto di navigazione nelle acque interne della provincia di Viterbo, per i natanti a motore del tipo “moto d’acqua” o “acquascooters”, ferma restando, la prescrizione della patente nautica in capo al conduttore, a prescindere dalla potenza del motore per il periodo ancora consentito e durante il quale sono considerati alla stregua di tutti gli altri natanti a motore.
5. Nell’intero perimetro del lago di Bolsena è istituita una fascia di protezione, della larghezza di metri 150 dalla battigia, nella quale è vietata la navigazione a motore.
6. Le unità da diporto possono navigare oltre la distanza di cui al comma 5, che può essere raggiunta da riva, esclusivamente attraverso appositi corridoi di lancio, nelle zone destinate alla balneazione e, comunque, dai punti di varo e di alaggio appositamente individuati o autorizzati dai Comuni.
7. I corridoi di lancio devono avere le caratteristiche di cui al successivo art.16, coma 1 del presente regolamento.
8. Nei corridoi di lancio è consentita per le unità a motore, la velocità massima non superiore a 3 nodi.
9. E’ consentita la navigazione a motore nelle ore notturne, alle imbarcazioni munite di fanali regolamentari o, in mancanza, di luce bianca a 360°, con velocità massima non superiore a 7 nodi.
10. La navigazione a motore sul lago di Bolsena è vietata nei mesi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio, fatta eccezione per le imbarcazioni adibite:
– alla pesca professionale e sportiva alla traina;
– all’uso esclusivo dei proprietari delle isole;
– ad operazioni di soccorso;
– al servizio della protezione civile, dei vigili del fuoco, delle forze dell’ordine e di tutte quelle deputate alla vigilanza e controllo;
– al servizio di trasporto persone non di linea;
– per le barche a vela, in uscita e in entrata nei porti e agli ormeggi;
– per i natanti dotati di motore elettrico;
– per coloro che esercitano attività di ricerca o recupero di reperti o relitti, previa comunicazione alla Provincia di Viterbo contenente l’indicazione dei natanti a motore impiegati per i quali viene rilasciato apposito contrassegno identificativo.
11. Dal 01 maggio al 30 settembre, è vietata la pesca sportiva da riva, nelle aree destinate alla balneazione e appositamente delimitate, come previsto nei successivi articoli 14 e 16.
12. E’ vietato asportare, modificare, spostare, manomettere o rendere inefficienti i dispositivi di segnalamento diurni o notturni nonché ormeggiare le unità di navigazione ai suddetti dispositivi.

art. 7 – Norme in deroga
1. In deroga a quanto disposto al precedente art. 6 comma 9, le imprese regolarmente iscritte alla C.C.I.A.A. ai sensi del D.P.R. 14 dicembre 1999, n.558, per la commercializzazione delle imbarcazioni a motore, le associazioni o circoli che esercitano attività sportive di tipo nautico e/o subacqueo, regolarmente autorizzate dalle Federazioni nazionali, possono produrre istanza in bollo al Dirigente del Settore Navigazione della Provincia di Viterbo, al fine di ottenere autorizzazione allo svolgimento dei propri compiti, mediante utilizzo di imbarcazioni a motore nel periodo di divieto.
2. Il titolare o il legale rappresentante o la persona formalmente delegata ad adempiere, sottoscrivono l’istanza che dovrà contenere:
– dati identificativi dell’impresa/associazione/circolo o altro;
– dati identificativi del sottoscrittore dell’istanza;
– dati identificativi dell’imbarcazione per la quale è richiesta la deroga;
– dati identificativi del motore dell’imbarcazione;
– dati identificativi del conducente dell’imbarcazione (se persona diversa dal sottoscrittore) e relativo titolo professionale – se dovuto -, e patente nautica – se dovuta;
– assicurazione dell’imbarcazione;
– motivazione della richiesta.
3. Alla domanda andranno allegati:
• copia dei titoli dichiarati;
• copia dei documenti di bordo;
• copia dell’autorizzazione o licenza d’esercizio – se dovuta;
• copia dell’atto che legittima il dichiarante alla sottoscrizione dell’istanza;
• planimetria del lago con la delimitazione della zona ove si svolgono le attività da autorizzare, in bollo più due copie in carta semplice;
• calendario delle attività da autorizzare;
• attestato del versamento di € 10,00 sul c/c postale n. 12602017, intestato alla Provincia di Viterbo – Servizio di Tesoreria, causale: contributo alle spese di istruttoria navigazione.
4. Il Dirigente del Settore Navigazione della Provincia di Viterbo, valutata la congruità della richiesta e la documentazione prodotta, rilascia l’autorizzazione che deve rispondere anche ad un criterio di contenimento temporale, spaziale e d’impatto ambientale delle operazioni da compiere. La Provincia rilascia, altresì, apposito contrassegno identificativo da apporre sulle imbarcazioni autorizzate in deroga.

art. 8 Norme di comportamento in navigazione
1. Tutte le unità di navigazione devono dare la precedenza:
a. alle unità addette al servizio di pronto soccorso, di ordine pubblico e di vigilanza;
b. alle unità effettuanti trasporto di passeggeri, lungo le rotte segnalate;
c. alle unità impegnate in operazioni di pesca professionale;
d. alle unità a vela senza ausilio di motore.
2. Le unità di navigazione hanno i seguenti obblighi:
a. tenersi ad almeno m 50 dalle unità effettuanti trasporto passeggeri, da tutti i lati dell’imbarcazione;
b. non ostacolare unità di navigazione impegnate in operazioni di pesca professionale;
c. tenersi al di fuori dei campi di gara delimitati, durante lo svolgimento di manifestazioni sportive autorizzate;
d. osservare particolare prudenza in prossimità delle scuole di vela e surf;
e. non intralciare la rotta delle unità adibite al trasporto di passeggeri e non ostacolarne le manovre di accosto e di attracco;
f. ormeggiare fuori delle zone destinate alla balneazione e appositamente delimitate.
3. Le unità adibite al trasporto passeggeri, devono manovrare in entrata ed in uscita da ormeggi e pontili, al minimo consentito dei giri del motore e con scafo dislocante.

 

art.9 – Norme speciali
1. In tutte le acque interne della provincia di Viterbo è vietato scaricare in acqua o sulle sponde, residui di combustione di oli lubrificanti, carburante e qualsiasi altra sostanza pericolosa o inquinante, anche se diluita.
2. E’ vietato abbandonare nei porti, negli ormeggi e sugli arenili, relitti di unità di navigazione, attrezzature ed oggetti, rifiuti di qualsiasi natura, detriti, ecc.
3. E’ vietato arenare le unità di navigazione, anche non a motore o occupare con arredi la battigia, in modo da recare pregiudizio al passaggio pedonale o agli eventuali mezzi di soccorso.
4. Oltre che nelle zone portuali, i comuni individuano punti fissi di varo e di alaggio delle imbarcazioni, fuori dei quali è vietata ogni operazione dello stesso tipo.
5. I Comuni rivieraschi, ciascuno sul territorio di propria competenza, individuano un’area destinata alla custodia dei materiali e unità di navigazione sottoposti a sequestro, disciplinandone l’uso.
6. I Comuni procedono al recupero dei relitti sommersi o semisommersi nelle acque di propria competenza addebitandone le relative spese al proprietario.

art.10 – Attività subacquea
1. Fermo restando che con la legge regionale del Lazio 07 dicembre 1990,n. 87 è vietata la pesca subacquea nelle acque interne, nello svolgere le altre attività subacquee, devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:
– è obbligatorio segnalare la propria presenza mediante boa con bandiera rossa e striscia diagonale bianca;
– qualora venga utilizzata un’unità di appoggio, questa deve inalberare l’apposita bandiera;
– il subacqueo è tenuto a non allontanarsi oltre ad un raggio di m 50 dall’unità di appoggio;
– è vietato praticare immersioni sulle rotte delle unità in servizio di trasporto di passeggeri non di linea;
– è vietato praticare immersioni nei porti ed in prossimità dei loro accessi, nonché nelle vicinanze dei pontili;
– è vietato praticare immersioni nelle zone riservate alla balneazione;
– è vietato praticare immersioni nelle aree lacuali destinate a specifiche attività o a manifestazioni autorizzate.
2. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano alle attività di soccorso, protezione civile, ai soggetti incaricati della tutela dell’ordine e della vigilanza.

art. 11 – Sci nautico ed altri sport al traino
1. L’esercizio dello sci nautico può essere effettuato nelle ore diurne e con tempo favorevole, alla velocità massima di 30 nodi, nel rispetto delle seguenti disposizioni:
a. i conduttori di natanti ed imbarcazioni muniti di motori entrobordo o fuoribordo, devono essere in possesso della prescritta abilitazione nonché di patente nautica, indipendentemente dalla potenza del motore;
b. il conduttore del mezzo nautico che effettua il traino, deve essere assistito da persona esperta del nuoto, incaricata di servire il varo e di sorvegliare lo sciatore nautico;
c. i mezzi utilizzati devono essere muniti di sistemi di aggancio e rimorchio nonché di un ampio specchio retrovisore convesso, riconosciuti idonei dall’organo tecnico competente, ai sensi del vigente regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto;
d. durante le varie fasi del traino, la distanza tra il mezzo e lo sciatore nautico non deve essere mai inferiore a m 12;
e. nelle zone prospicienti la riva è vietata la pratica dello sci nautico entro la fascia di m 150;
f. la distanza laterale di sicurezza di un autoscafo trainante uno sciatore, con gli altri natanti, non deve essere inferiore ai m 50;
g. è fatto divieto a qualsiasi mezzo a motore, di percorrere o intersecare in velocità la scia di una imbarcazione che traina sciatori, a distanza inferiore ai m 50;
h. i mezzi nautici utilizzati per il traino di sciatori dovranno essere muniti di dispositivo per l’inversione della marcia e per la messa in folle del motore, nonché di una cassetta di pronto soccorso e di un salvagente per ogni sciatore trainato.

2. L’esercizio dello sci nautico può essere effettuato:
a. per conto proprio;
b. per conto terzi con motoscafi noleggiati al pubblico;
c. da società sportive, scuole di sci nautico ed altri sodalizi nautici.
3. Eventuali impianti fissi per la scuola o lo svolgimento di gare di sci nautico, devono essere autorizzati dai Comuni nello specchio d’acqua di propria competenza, purché questi non ricadano lungo le rotte di accesso ai porti, in prossimità delle loro imboccature, nelle zone riservate alla pesca professionale ed in prossimità dei pontili di approdo dei battelli che effettuano servizio pubblico non di linea. Tali impianti devono essere opportunamente segnalati anche nelle ore notturne.

art.12 –Natanti a remi, a pedali, canoe, jole, sandolini e pattini
1. L’utilizzo di piccoli natanti a remi o a pedali è consentito con lago calmo e con buone condizioni meteorologiche, da un’ora dopo l’alba al tramonto.
2. Su tali natanti può essere trasportato un numero di persone che abbiano la possibilità tecnica di stare seduti e, comunque, entro il numero massimo prescritto dal costruttore, fermo restando l’obbligo di assicurare la piena manovrabilità del mezzo e la dotazione di almeno un salvagente munito di apposita fune.
3. L’impiego dei piccoli natanti di cui al comma 1, è vietato sulla rotta delle unità in servizio di trasporto pubblico non di linea, all’interno dei porti e nelle loro vicinanze, nelle aree lacuali destinate a specifiche attività (sci nautico, corridoi di lancio, ecc.).

art.13 – Tavole a vela
1. L’uso delle tavole a vela è consentito solo di giorno e con buona visibilità, da un’ora dopo l’alba al tramonto, fuori delle aree destinate alla balneazione.
2. I conduttori devono regolare il natante in modo da non creare situazione di pericolo o di intralcio alla navigazione e a tal fine devono tenere tra di loro una distanza di almeno m 10.
3. I conduttori devono sempre indossare il giubbotto di salvataggio omologato e non possono portare persone o animali a bordo.
4. L’impiego delle tavole a vela è vietato:
a. sulla rotta delle unità in servizio pubblico non di linea;
b. all’interno dei porti e nelle loro vicinanze;
c. entro i m 150 dalla riva;
d. nelle aree lacuali destinate a specifiche attività (sci nautico, corridoi di lancio, ecc.).
5. Nel periodo compreso tra il 15 settembre e il 01 maggio dell’anno successivo, è vietato praticare l’uso delle tavole a vela nelle zone occupate da impianti fissi di pesca professionale.

art.14 – Balneazione
1. Le strutture turistiche e ricettive rivierasche, con l’inizio della stagione balneare, e , comunque, non oltre il 01 maggio di ogni anno, delimitano con apposite boe, le aree riservate alla balneazione e gli eventuali corridoi di lancio.
2. Le spiagge comunali e le spiagge in concessione, specificatamente destinate alla balneazione e con delimitazione delle acque balneabili, devono essere dotate di personale e mezzi idonei a prestare soccorso ai bagnanti. Le spiagge libere, comprese quelle antistanti esercizi ricreativi e turistici, devono essere provviste di apposite tabelle di segnalazione dell’assenza di sistemi di vigilanza e soccorso ai bagnanti.
3. La balneazione è vietata.
a. all’interno dei porti e in prossimità dei loro accessi;
b. nelle aree lacuali destinate a specifiche attività (sci nautico, corridoi di lancio, ecc.);
c. presso i pontili e nelle loro vicinanze;
d. nelle foci dei fiumi Fiora, Marta e Mignone.
4. Chiunque intenda praticare la balneazione oltre le boe che delimitano l’area balneabile, e, comunque, oltre i m 150 da riva, deve essere assistito da unità di appoggio e indossare calottina rossa.
5. Da un’ora prima del tramonto è vietato praticare la balneazione fuori delle aree delimitate.
art.15 – Locazione e noleggio
1. E’ fatto obbligo a chi concede unità a motore e non, in locazione senza conducente:
a. di prendere nota dell’identità e reperibilità delle persone alle quali vengono consegnate le unità stesse;
b. di rispettare scrupolosamente il numero dei posti disponibili su ogni unità noleggiata, secondo le prescrizioni del costruttore;
c. di accertare il possesso della patente nautica ove previsto;
d. di garantire la presenza a bordo delle unità di navigazione date in uso, dei dispositivi di sicurezza omologati;
e. di essere in possesso di opportune unità di soccorso, in caso di necessità di recupero degli utenti.
2. I locatori ed i noleggiatori di unità di diporto sono tenuti ad informare gli utenti sulle regole generali di navigazione e sulle disposizioni vigenti sul lago.
3. I noleggiatori hanno l’obbligo di tenere in perfetta efficienza i propri mezzi e di munirsi di appositi corridoi di lancio.
4. Le unità a motore date in noleggio o locazione devono recare a bordo copia autenticata dei documenti obbligatori.

art.16 – Boe di delimitazione e di segnalazione

1. I corridoi di lancio devono avere m 10 di larghezza e m 150 di lunghezza, perpendicolarmente alla linea di battigia e devono essere delimitati da boe biconiche di colore arancione, con diametro di cm 32, con boe ad anello passante, posizionate a m 10 di distanza l’una dall’altra. Le boe devono essere zavorrate per rimanere in verticale ed ancorate a pesi morti idonei ad impedire lo spostamento causato dalle onde.
2. Le delimitazioni delle zone riservate alla balneazione pubblica vanno segnalate con boe di forma sferica di cm 80 di diametro, di colore rosso, posizionate a m 150 dalla battigia e, al massimo, m 400 l’una dall’altra.
3. Le aree riservate alla balneazione in concessione agli esercizi ricettivi, turistici e ricreativi sono delimitate da boe di tipo sferico, di colore giallo di cm. 40 posizionate sugli estremi, con all’interno, boe ad anello passante di colore giallo, alla distanza di m. 30 l’una dall’altra.

4. Le boe di segnalazione di pericolo devono avere forma biconica di diametro cm 32, di colore arancione con banda, al centro e sul vertice superiore, catarifrangente bianca, sormontata da bandierina triangolare di colore rosso catarifrangente ed adesivo con la dicitura Provincia di Viterbo.
5. Le boe di delimitazione dei diritti esclusivi di pesca, antistanti le isole, devono essere di tipo cilindrica grande, diametro cm 80, di colore giallo, con banda catarifrangente di altezza cm 10, sormontate da lampeggiante a luce rossa.
6. Le boe di segnalazione di cui ai commi 1.,2. e 3. gravano in capo ai comuni rivieraschi e alle attività ricettive, turistiche e ricreative, che ne hanno l’uso e sono obbligatorie per tutta la durata della stagione balneare.
Le boe di cui al comma 4. sono fisse e a carico della Provincia; i soggetti deputati alla vigilanza ed ai controlli per la sicurezza della navigazione, ne segnalano al Settore competente, eventuali manomissioni/asporto/affondamento, per l’immediato ripristino.
Le boe, di cui al comma 5 sono a carico dei proprietari delle isole che ne assicurano la funzionalità, la visibilità ed il funzionamento dei relativi dispositivi luminosi, per tutta la durata dell’anno.
7. La Provincia provvede alla segnalazione degli scogli affioranti al lago di Bolsena, con le boe di cui al comma 4, nelle seguenti località:
a. nel comune di Capodimonte
– scogli di Montecuculo
– scoglio del Vescovo
– scogli di Carraia
– scogli della punta del Calcino all’Isola Bisentina;
b. nel comune di Bolsena:
– scogli del Gran Carro.
8. I Comuni rivieraschi individuano negli spazi acquei di propria competenza, le zone riservate alla libera balneazione e procedono alla delimitazione secondo quanto stabilito ai commi precedenti.
9. Per la sola zona del lago di Bolsena, denominata “Cava”, ricadente nelle acque del comune di Marta, è delimitata da boe biconiche di colore arancione del diametro di cm 32, una fascia di m 150 dalla battigia, entro la quale è consentito l’accesso con motore al minimo e l’ormeggio temporaneo diurno.
10. All’interno delle acque delimitate dalle boe di cui al comma 5, è consentita la navigazione con motore al minimo e l’ormeggio temporaneo diurno.

art. 17 – Boe di ormeggio e reti fisse da pesca
1. I Comuni rivieraschi regolamentano e autorizzano l’utilizzo degli spazi acquei, l’alaggio ed il varo delle unità di navigazione anche al di fuori delle zone portuali, nonché la messa in opera delle reti fisse da pesca, negli spazi acquei di propria competenza.
2. E’ comunque fatto divieto di installare boe e galleggianti nelle imboccature dei porti e fino a m.200 dai rispettivi accessi.
3. Le boe di ormeggio devono essere di tipo tonda, bicolore: bianca/rossa e di dimensioni non inferiore a cm 36 di diametro, saldamente alloggiate, ad una distanza di almeno m 20 dalla battigia e m 15 tra una boa e l’altra. Dette boe devono avere una fascia catarifrangente, lungo l’intera circonferenza, per la visibilità notturna e con una sigla che ne identifichi l’appartenenza all’esercizio autorizzato.
4. I materiali di ancoraggio non possono essere in metallo od altro materiale atto a recare danno o pregiudizio alla navigazione.
5. Le reti in opera devono essere segnalate da boe che abbiano le stesse caratteristiche delle boe fisse da ormeggio.
6. E’ vietato l’utilizzo di polistirolo espanso e di qualsiasi altro materiale galleggiante soggetto ad usura.
7. Gli impianti fissi per la pesca professionale devono rispettare le distanze prescritte dalla legge regionale sulla pesca e devono essere ben segnalate in tutta la loro estensione, per non arrecare pregiudizio alla sicurezza della navigazione.
art. 18 – Norme di sicurezza nei porti
1. Tutte le unità di navigazione hanno l’obbligo di dare la precedenza a quelle in uscita dai porti.
2. Nei porti devono attraccare, ormeggiare e stazionare unità di dimensioni compatibili con le caratteristiche dei fondali e con l’ampiezza dei porti stessi, al fine di garantire la sicurezza e non costituire intralcio alle manovre.
3. Le unità autorizzate ad attraccare, ormeggiare e a stazionare nei porti, devono essere in stato di perfetta navigabilità e tecnicamente ed amministrativamente in regola.
4. In ciascun porto deve essere previsto uno spazio acqueo libero, idoneo ad accogliere temporaneamente unità in difficoltà o emergenza, limitatamente alla durata delle stesse.
5. In ciascun porto devono essere riservati idonei spazi per l’ormeggio e lo stazionamento delle unità adibite al servizio di pubblica sicurezza, di vigilanza e di soccorso.
6. In ciascun porto devono essere perfettamente funzionanti e debitamente segnalati, sistemi antincendio.
7. In ciascun porto devono essere stabilmente alloggiati appositi e differenziati contenitori per lo scarico delle acque di sentina, per i rifiuti solidi e per i rifiuti speciali.
8. In ciascun porto deve essere installata apposita bacheca per l’affissione delle norme generali sulla navigazione, sulle norme di comportamento e delle ordinanze dell’ autorità del porto.
9. Nei porti è vietato:
• ingombrare ed occupare per usi privati i pontili, le banchine e i moli riservati all’attracco delle unità in servizio di trasporto passeggeri, pubblica sicurezza, vigilanza e soccorso;
• accedere ai pontili, alle banchine ed ai moli con veicoli di qualsiasi genere se non espressamente autorizzati;
• ostacolare o intralciare il traffico pedonale sui pontili, sulle banchine e sui moli;
• esercitare la pesca;
• praticare la balneazione e le immersioni subacquee ad eccezione degli interventi di soccorso, di ordine pubblico e dei lavori di manutenzione;
• l’uso di boe o gavitelli;
• fare nodi alle corde di ancoraggio.
10. Gli scivoli utilizzati per le operazioni di alaggio, così come gli accessi alle strutture portuali devono restare liberi e sgombri.
11. Le unità sommerse o semisommerse devono essere immediatamente rimosse a cura dei proprietari. In caso di inadempienza, provvede l’autorità portuale addebitando le relative spese a carico del proprietario.
art. 19 – Uso degli spazi acquei
1. Ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 631/49, le attività che si esercitano all’interno delle zone portuali, la ripartizione degli spazi acquei per lo stazionamento delle unità da diporto e professionali, la destinazione delle calate, dei moli e degli altri punti di accosto, l’uso dei mezzi di ormeggio, l’entrata e l’uscita delle unità, sono regolati mediante ordinanza dell’autorità comunale, anche al fine di garantire la sicurezza delle zone predette.
2. Al fine di rendere uniformi i criteri di assegnazione degli spazi acquei, nell’ottica della sicurezza e della manovrabilità delle unità di navigazione all’interno dei porti, si individua in almeno mq 8, la dimensione minima del cosiddetto “posto barca”, comunque con caratteristiche compatibili con i fondali e le strutture di attracco e ormeggio.
3. I Comuni procedono all’emanazione del bando per l’assegnazione dei posti barca, con cadenza biennale, prima dell’inizio della stagione balneare e rilasciano agli assegnatari un contrassegno identificativo da apporre sull’imbarcazione.

 

art. 20 – Consulta del Lago
E’ istituita la Consulta del Lago, composta dall’Assessore provinciale competente che la convoca e la presiede e dai Sindaci dei Comuni competenti per territorio. Alle riunioni della Consulta partecipano anche un rappresentante della categoria dei pescatori professionisti, un rappresentante dei gestori dei porti e un rappresentante dell’Associazione di studi e ricerche “Lago di Bolsena”. Essa ha il compito di monitorare l’attuazione del presente Regolamento, formulare proposte e indicare, nei limiti consentiti, criteri ed indirizzi idonei ad assicurare termini operativi di omogeneità e parità di trattamento per l’utenza. Il Settore Trasporti della Provincia provvede al relativo supporto amministrativo.
art. 21 – Vigilanza e sanzioni
1. La vigilanza sul rispetto della disciplina sulla navigazione, l’accertamento, la contestazione e la notificazione delle violazioni spettano agli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria, a tutte le Forze di Pubblica Sicurezza e di Polizia Locale.
2. Ferme restando le norme sanzionatorie già disciplinate per le violazioni della disposizioni legislative sulla navigazione dal R.D. 327/42 e successive modifiche ed integrazioni e dal D. Lgs 171/05, ogni violazione delle prescrizioni impartite con il presente Regolamento, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00.
3. I pagamenti dovranno essere effettuati sul c/c postale n. 12602017, intestato Provincia di Viterbo – Servizio di Tesoreria, indicando nella causale, gli estremi del processo verbale.
4. Entro i trenta giorni successivi alla contestazione immediata o al ricevimento della notificazione della violazione, gli interessati potranno produrre al Dirigente del competente Settore della Provincia di Viterbo, scritti difensivi e/o chiedere di essere personalmente ascoltati. Il Dirigente, accertata la fondatezza del ricorso, emette motivato provvedimento di archiviazione.

art. 22 – Informazione
Le presenti disposizioni e prescrizioni sono esposte presso i comuni rivieraschi, nei porti, sulle unità di noleggio da banchina, nei circoli nautici, nei cantieri nautici, presso gli stabilimenti balneari, le attività turistiche e ricettive.

art. 23 – Norma di rinvio
1. Per tutto quanto non previsto dalla presente disciplina valgono le norme generali vigenti in materia di navigazione.
2. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento sostituiscono ogni altra prescrizione precedentemente impartita dalla Provincia di Viterbo sulla stessa materia.

art. 24 – Entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di intervenuta esecutività della deliberazione consiliare con la quale è stato adottato.