{"id":1412,"date":"2013-01-17T18:52:03","date_gmt":"2013-01-17T17:52:03","guid":{"rendered":"http:\/\/www.lenzaorvietana.it\/?p=1412"},"modified":"2013-02-05T12:34:26","modified_gmt":"2013-02-05T11:34:26","slug":"nuovo-regolamento-navigazione-a-bolsena-che-riguarda-anche-i-pescasportivi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lenzaorvietana.it\/?p=1412","title":{"rendered":"Nuovo regolamento navigazione a Bolsena che riguarda anche i pescasportivi"},"content":{"rendered":"<div align=\"center\">\n<p><span style=\"color: #ff0000;\">Per i pescasportivi: <span style=\"color: #0000ff;\">articolo 6 NORME GENERALI, comma11<\/span> <\/span><\/p>\n<p align=\"left\"><span style=\"color: #ff0000; font-size: x-large;\">art. 14: balneazione<\/span><\/p>\n<p align=\"left\"><span style=\"color: #ff0000; font-size: x-large;\">art. 16: boe di delimitazione e segnalazione<\/span><\/p>\n<\/div>\n<p>PROVINCIA DI VITERBO<br \/>\nSettore Trasporti<br \/>\nRegolamento della Provincia di Viterbo per la sicurezza della navigazione nelle acque interne.<\/p>\n<p>Preambolo<br \/>\nLe criticit\u00e0 rilevate nella definizione della effettiva consistenza di quanto disposto con legge regionale del Lazio, 06 agosto 1999, n. 14, art. 130 comma 2 lettere c) e d), hanno reso necessaria una approfondita disamina dei provvedimenti legislativi adottati dallo Stato e dalla Regione Lazio in materia di decentramento amministrativo, a partire dal D.P.R. 28 giugno 1949, n.631 \u201cApprovazione del Regolamento per la navigazione interna\u201d.<\/p>\n<p>&#8211; L\u2019art. 3 del citato D.P.R. 631\/49 (\u201cAttribuzioni dell\u2019autorit\u00e0 comunale\u201d) demanda all\u2019autorit\u00e0 comunale l\u2019esercizio delle funzioni amministrative relative alla navigazione interna, in assenza degli uffici di porto di cui all\u2019art.25 del R.D. 30 marzo 1942, n.327 \u201cApprovazione del testo definitivo del Codice della Navigazione\u201d e successive modifiche ed integrazioni.<br \/>\n&#8211; L\u2019art. 15 del D.P.R. 631\/49 elenca le materie oggetto di ordinanza dell\u2019autorit\u00e0 portuale per la relativa disciplina:<br \/>\n1. ripartizione degli spazi acquei per lo stazionamento delle navi, dei galleggianti e degli idrovolanti;<br \/>\n2. la destinazione delle calate, dei moli e degli altri punti di accosto allo sbarco e all\u2019imbarco dei passeggeri, al carico e allo scarico delle merci;<br \/>\n3. i turni di accosto delle navi e dei galleggianti;<br \/>\n4. la destinazione di determinate zone alla costruzione, allestimento e alaggio delle navi e dei galleggianti;<br \/>\n5. il trasporto di persone a mezzo di imbarcazioni;<br \/>\n6. l\u2019uso delle boe, dei gavitelli, dei catenari e degli altri mezzi destinati all\u2019ormeggio delle navi e dei galleggianti;<br \/>\n7. l\u2019imbarco e lo sbarco e la custodia delle merci di natura pericolosa;<br \/>\n8. l\u2019entrata e l\u2019uscita delle navi e dei galleggianti, l\u2019ammaraggio e la partenza degli idrovolanti;<br \/>\n9. in generale, tutto quanto concerne la polizia e la sicurezza delle zone portuali, nonch\u00e9 le attivit\u00e0 che vi si esercitano.<\/p>\n<p>Il capo dell\u2019ispettorato di porto determina, altres\u00ec, le tariffe dei servizi per i porti ed approdi compresi nella propria circoscrizione.<\/p>\n<p>&#8211; L\u2019art.97 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616, rimette in capo alle regioni le funzioni amministrative relative alla materia \u201cnavigazione e porti lacuali\u201d, precisando che dette funzioni concernono la navigazione lacuale, fluviale, lagunare sui canali navigabili e idrovie; i porti lacuali e di navigazione interna e ogni altra attivit\u00e0 riferibile alla navigazione ed ai porti lacuali ed interni.<br \/>\n\u201cLe predette funzioni comprendono tra l\u2019altro l\u2019autorizzazione al pilotaggio, il demanio dei porti predetti e la potest\u00e0 di rilasciare concessioni per l\u2019occupazione e l\u2019uso di aree ed altri beni nelle zone portuali, la rimozione di materiali sommersi ed il rilascio del certificato di navigazione &#8230;omissis&#8230;\u201d<\/p>\n<p>&#8211; Ai sensi delle leggi regionali del Lazio nn. 4 e 5 del 05 marzo 1997, con deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 4312 del 04 agosto 1998, rilevando le disfunzioni operative emerse dalla \u201cinesistenza di una normativa regionale in materia di navigazione interna\u201d, l\u2019Assessorato Opere e Reti di Servizi e Mobilit\u00e0 precisa che le funzioni amministrative delegate e subdelegate alle province del Lazio, per i rispettivi territori, consistono in:<br \/>\na. la navigazione lacuale, fluviale, nei canali navigabili ed idrovie;<br \/>\nb. i porti lacuali e di navigazione interna;<br \/>\nc. ogni altra attivit\u00e0 riferibile alla navigazione ed ai porti lacuali, nonch\u00e9 la subdelega alle province, relativa alla sicurezza dei natanti addetti alle linee di navigazione interna.<br \/>\nDette funzioni si esplicano \u201cnell\u2019accertamento della regolarit\u00e0 nonch\u00e9 della sicurezza nello svolgimento delle attivit\u00e0 che attengono alla navigazione interna\u201d.<br \/>\nDi seguito, vengono elencate le relative procedure, come appresso riportate:<br \/>\na. istruttoria delle domande di iscrizione al relativo Registro delle navi e galleggianti con l\u2019obbligo di iscrizione (trasporto di persone e merci, traghetti, natanti speciali, pesca professionale, traino per sci acquatico, servizio di noleggio da banchina, traino e rimorchio).<br \/>\nb. Tenuta ed aggiornamento del relativo Registro di iscrizione.<br \/>\nc. Redazione e aggiornamento delle licenze di navigazione (libretti).<br \/>\nd. Attivit\u00e0 di raccordo, per le rispettive competenze, con gli uffici provinciali del Ministero dei Trasporti e Navigazione, con la M.C.T.C. per il collaudo dei natanti e per la sicurezza della navigazione, e con l\u2019A.C.I. per le tasse sugli autoscafi non da diporto.<br \/>\ne. Istruttoria delle istanze per gare e manifestazioni sportive di tipo nautico e atti deliberativi di autorizzazione allo svolgimento delle stesse.<br \/>\nf. Istruttoria e provvedimenti di indirizzo connessi alla sicurezza della navigazione.<br \/>\nVi \u00e8, poi, il rinvio ai riferimenti normativi che sono, esclusivamente, l\u2019art.153 del R.D. 327\/42 e l\u2019art.68 del D.P.R. 631\/49, per l\u2019iscrizione delle navi e rilascio dei libretti; l\u2019art.91 del D.P.R. 631\/49, per le manifestazioni sportive di tipo nautico.<\/p>\n<p>&#8211; Con deliberazione di Giunta Regionale n. 1915 del 12 aprile 1994, la Regione Lazio aveva gi\u00e0 impartito Direttive ai comuni per la concessione dei \u201cposti barca\u201d nei porti del lago di Bolsena e regolamento per l\u2019uso dello spazio acqueo nei porti delle acque interne, con esplicito incarico ai comuni di Bolsena, Capodimonte e Marta affinch\u00e9 procedano a ripartire gli spazi acquei, denominati \u201cposti barca\u201d da assegnare in concessione per gli ormeggi delle unit\u00e0 nei rispettivi porti, sulla base di idonee planimetrie che dovranno essere approvate con proprie deliberazioni delle rispettive giunte comunali &#8230;., per poi procedere all\u2019emanazione del bando, all\u2019istruttoria delle domande e all\u2019assegnazione vera e propria.<\/p>\n<p>&#8211; La legge regionale del Lazio, 06 agosto 1999, n.14, con l\u2019art.209, comma 1, lettera b) abroga la legge regionale 05 marzo 1997, n.4 e successive modifiche, ma, con l\u2019art.130 riconferma alle province l\u2019esercizio delle funzioni amministrative sulla navigazione interna, mantenendone inalterata la declaratoria:<br \/>\nc) navigazione lacuale, fluviale, sui canali navigabili ed idrovie;<br \/>\nd) i porti lacuali e di navigazione interna;<br \/>\ncontestualmente assegnando ai comuni i provvedimenti di rilascio, di rinnovo e di revoca delle concessioni sul litorale marittimo, sulle aree demaniali immediatamente prospicienti; sulle aree del demanio lacuale e fluviale, quando l\u2019utilizzazione abbia finalit\u00e0 turistiche e ricreative (art.77, comma 2, lettera b).<br \/>\nCon l\u2019art.191, la Regione rinvia l\u2019effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti a decorrere dalla data di esecutivit\u00e0 dei provvedimenti regionali di trasferimento di risorse umane, patrimoniali e finanziarie, ad eccezione delle funzioni e dei compiti che erano gi\u00e0 stati assegnati agli enti locali, prima dell\u2019entrata in vigore della stessa legge 14\/1999 e per i quali erano gi\u00e0 stati emanati indirizzi e direttive, ai sensi della legge regionale 4\/1997.<\/p>\n<p>Restano, pertanto, vigenti le direttive impartite con le delibere di Giunta Regionale del Lazio nn. 1915\/1994 e 4312\/1998, che, lette in combinato con il successivo disposto legge R.L. 14\/1999, tracciano il seguente quadro generale di competenze:<\/p>\n<p>REGIONE LAZIO = demanio lacuale<\/p>\n<p>COMUNI = demanio lacuale per fini turistici e ricreativi \u2013 gestione porti<\/p>\n<p>PROVINCE = sicurezza della navigazione nelle acque interne<br \/>\nart.1 \u2013 Oggetto<br \/>\n1. Il presente Regolamento disciplina l\u2019esercizio delle funzioni conferite dalla Regione Lazio, con legge 06 agosto 1999, n. 14, art. 130, comma 2, lettere c) e d), secondo le modalit\u00e0 indicate con deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 4312 del 04 agosto 1998:<br \/>\na) istruttoria delle domande di iscrizione al relativo registro delle navi o galleggianti con obbligo di iscrizione (trasporto di persone e merci, traghetti, natanti speciali, pesca professionale, traino per sci acquatico, servizio di noleggio da banchina, traino e rimorchio);<br \/>\nb) tenuta e aggiornamento del relativo registro di iscrizione;<br \/>\nc) redazione ed aggiornamento delle licenze di navigazione (libretti);<br \/>\nd) attivit\u00e0 di raccordo per le rispettive competenze, con gli uffici provinciali del Ministero dei Trasporti per il collaudo dei natanti e per la sicurezza della navigazione e con l\u2019ACI per le tasse sugli autoscafi non da diporto;<br \/>\ne) istruttoria per le istanze per gare e manifestazioni sportive di tipo nautico e atti deliberativi di autorizzazione allo svolgimento delle stesse;<br \/>\nf) istruttoria e provvedimenti di indirizzo connessi alla sicurezza della navigazione.<\/p>\n<p>art.2 \u2013 Fonti normative<br \/>\n1. Si d\u00e0 atto che la navigazione nelle acque interne \u00e8 disciplinata dal R.D. 30 marzo 1942, n.327 e successive modifiche ed integrazioni, D.P.R. 28 giugno 1949, n. 631 e successive modifiche ed integrazioni. La normativa riguardante la nautica da diporto \u00e8 stata raccolta ed aggiornata secondo le direttive comunitarie, con l\u2019emanazione del D. Lgs. 18 luglio 2005, n.171.<\/p>\n<p>art. 3 \u2013 Registro delle navi minori e galleggianti<br \/>\n1. Il Registro di iscrizione delle navi minori e galleggianti nelle acque interne \u00e8 tenuto dalla Provincia di Viterbo.<br \/>\n2. Il Registro \u00e8 conforme al modello approvato dal Ministero dei Trasporti.<br \/>\n3. Sono iscritte nel Registro le unit\u00e0 adibite alla navigazione interna sia di servizio pubblico sia privato, utilizzate per scopi professionali, vale a dire tutte le unit\u00e0 di navigazione, ad eccezione di quelle utilizzate per scopi ricreativi, denominate \u201cda diporto\u201d, per le quali si rinvia alla disciplina specifica impartita con D. Lgs. 18 luglio 2005, n.171, \u201c Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003\/44\/CE, a norma dell\u2019art.6 della legge 08 luglio 2003, n.172\u201d.<br \/>\n4. L\u2019iscrizione nel Registro avviene ai sensi dell\u2019art. 146 del R.D. 327\/42 e art.62 e ss. del D.P.R. 631\/49.<br \/>\n5. Per quanto disposto al comma 3. del presente articolo, sono soggette all\u2019obbligo di iscrizione navi e galleggianti adibite a:<br \/>\n\u2022 trasporto di persone e merci;<br \/>\n\u2022 traghetti;<br \/>\n\u2022 natanti speciali;<br \/>\n\u2022 pesca professionale;<br \/>\n\u2022 traino per sci acquatico;<br \/>\n\u2022 servizio di noleggio da banchina;<br \/>\n\u2022 traino e rimorchio.<br \/>\n6. Chiunque \u00e8 soggetto alle prescrizioni del presente articolo, produce istanza di iscrizione nel Registro, in bollo, indirizzata al Dirigente del competente Settore Navigazione della Provincia di Viterbo. All\u2019istanza, dovranno essere allegati:<br \/>\na. trasporto persone non di linea<br \/>\n&#8211; certificato di stazza in originale;<br \/>\n&#8211; certificato di collaudo in originale;<br \/>\n&#8211; titolo di propriet\u00e0 o disponibilit\u00e0 dell\u2019imbarcazione, in originale;<br \/>\n&#8211; nota di trascrizione in duplice originale;<br \/>\n&#8211; copia della licenza di navigazione e del titolo professionale;<br \/>\n&#8211; 2 marche da bollo del valore corrente;<br \/>\n&#8211; certificato di origine del motore (se entrobordo), in originale;<br \/>\n&#8211; certificato di potenza del motore (se fuoribordo), in copia;<br \/>\n&#8211; copia di un documento di identit\u00e0 in corso di validit\u00e0;<br \/>\n&#8211; copia della licenza comunale per il trasporto pubblico non di linea;<br \/>\n&#8211; copia iscrizione al Ruolo dei conducenti di natanti e veicoli a motore;<br \/>\n&#8211; iscrizione C.C.I.A.A..<br \/>\nb. pesca professionale<br \/>\n&#8211; certificato di stazza in originale;<br \/>\n&#8211; certificato di collaudo in originale;<br \/>\n&#8211; titolo di propriet\u00e0 o disponibilit\u00e0 dell\u2019imbarcazione;<br \/>\n&#8211; nota di trascrizione in duplice originale;<br \/>\n&#8211; copia del libretto di navigazione e del titolo professionale;<br \/>\n&#8211; certificato di origine del motore (se entrobordo) in originale;<br \/>\n&#8211; copia della licenza da pesca;<br \/>\n&#8211; copia di un documento di identit\u00e0 in corso di validit\u00e0;<br \/>\n&#8211; 2 marche da bollo del valore corrente.<br \/>\n7. Per l\u2019iscrizione delle navi minori e galleggianti al Registro provinciale, \u00e8 richiesto il versamento di \u20ac 30,00 sul c\/c postale n. 12602017, intestato Provincia di Viterbo \u2013 Servizio di Tesoreria, causale: contributo spese di istruttoria navigazione, la cui attestazione di avvenuto pagamento andr\u00e0 allegata alla domanda.<\/p>\n<p>art. 4 \u2013 Licenze di navigazione (libretti)<br \/>\n1. Ai sensi dell\u2019art.68 del D.P.R. 631\/49, contestualmente all\u2019iscrizione nel Registro delle navi minori e galleggianti, viene rilasciata sull\u2019imbarcazione, la licenza di navigazione, cosiddetto \u201clibretto\u201d.<br \/>\n2. La licenza deve indicare il numero, il tipo, le caratteristiche principali, la stazza lorda e netta della nave minore o del galleggiante, il nome del proprietario e l\u2019ufficio di iscrizione nonch\u00e9, nel caso previsto dall\u2019art.141 del R.D. 327\/42, il nome, che deve essere dissimile da ogni altro nome di imbarcazione gi\u00e0 iscritta nello stesso Registro.<br \/>\n3. Oltre alle indicazioni di cui al comma precedente, sulla licenza sono riportate le seguenti annotazioni:<br \/>\na. la data di armamento e quella del disarmo;<br \/>\nb. il nome dell\u2019armatore se diverso dal proprietario;<br \/>\nc. il porto di attracco normale;<br \/>\nd. gli estremi della concessione o dell\u2019autorizzazione al trasporto o al rimorchio;<br \/>\ne. il nome del rappresentante dell\u2019armatore designato ai sensi dell\u2019art.267 del R.D. 327\/42;<br \/>\nf. la prescritta consistenza minima dell\u2019equipaggio con l\u2019elenco delle persone componenti l\u2019equipaggio stesso e l\u2019indicazione del titolo professionale e della qualifica.<br \/>\n4. La licenza deve essere sottoposta, entro il primo trimestre di ogni anno, al visto di convalida da parte del Dirigente del competente Settore della Provincia.<br \/>\n5. In caso di furto o smarrimento della licenza di navigazione, viene rilasciato il duplicato, previa istanza in bollo da parte dell\u2019interessato, corredata dalla relativa denuncia all\u2019Autorit\u00e0 competente e dall\u2019attestazione del pagamento di \u20ac 30,00 sul c\/c postale 12602017, intestato alla Provincia di Viterbo \u2013 Servizio di Tesoreria, come contributo alle spese di istruttoria.<\/p>\n<p>art. 5 \u2013 Gare e manifestazioni sportive di tipo nautico<br \/>\n1. La Provincia rilascia le autorizzazioni all\u2019effettuazione di manifestazioni nautiche (regate veliche, canottaggio, a motore, ecc.) che interessano le acque interne.<br \/>\n2. L\u2019autorizzazione \u00e8 rilasciata ai fini della sicurezza della navigazione, fermi restando gli ulteriori adempimenti previsti per legge (comunicazioni alla Questura, alle autorit\u00e0 locali, ecc.).<br \/>\n3. Ai fini del rilascio della prescritta autorizzazione, la persona formalmente legittimata, produce istanza in bollo, indirizzata al Dirigente del competente Settore Navigazione della Provincia di Viterbo, indicando il tipo di manifestazione, il luogo, la data, la durata, i partecipanti, le unit\u00e0 di appoggio e di soccorso, i dati tecnici dei mezzi in gara e dei manufatti, se impiegati (boe, gavitelli, trampolini, ecc.). La domanda dovr\u00e0 essere corredata dai seguenti allegati:<br \/>\n\u2022 planimetria in bollo del valore corrente oltre a due copie in carta semplice, indicante l\u2019esatta localit\u00e0 e la delimitazione del campo di gara o della manifestazione, precisando l\u2019area di partenza e arrivo e l\u2019ubicazione delle eventuali boe o manufatti impiegati;<br \/>\n\u2022 regolamento di gara o programma della manifestazione;<br \/>\n\u2022 autorizzazione della Federazione sportiva competente, nel caso di manifestazioni sportive;<br \/>\n\u2022 nullaosta da parte dei Comuni sulle cui acque si svolge la manifestazione e da parte di enti ed autorit\u00e0 competenti, ove prescritti ai sensi di legge e disposizioni regolamentari, in relazione alla natura della manifestazione e della localit\u00e0 interessata (parco naturale, oasi naturalistica, siti archeologici, ecc.);<br \/>\n\u2022 attestato del versamento di \u20ac 20,00 sul c\/c postale n. 12602017, intestato alla Provincia di Viterbo \u2013 Servizio di Tesoreria, causale: contributo alle spese di istruttoria navigazione.<\/p>\n<p>4. Le istanze dovranno pervenire al competente Settore della Provincia di Viterbo, almeno 15 giorni prima dello svolgimento della gara o manifestazione da autorizzare.<\/p>\n<p><strong><span style=\"color: #0000ff; font-size: x-large;\">art.6 \u2013 Norme generali <\/span><\/strong><a name=\"normegenerali\"><\/a><br \/>\n1. E\u2019 interdetta la navigazione a motore nei laghi di Mezzano, Monterosi e, ai sensi della legge Regione Lazio 28 settembre 1982, n.47, art.10, nel lago di Vico, fatta eccezione per le imbarcazioni adibite alla pesca professionale. Alle foci dei fiumi Fiora, Marta e Mignone, \u00e8 consentita la navigazione al centro del corso d\u2018acqua, con motore al minimo e scafo dislocante, solo a natanti ed imbarcazioni compatibili con le caratteristiche del fondale, dando la precedenza alle barche in uscita.<br \/>\n2. Nel lago di Bolsena la navigazione e lo stazionamento sono consentiti ai natanti a vela della lunghezza massima di m 10,00 e ai natanti a motore della lunghezza massima di m 7,50, con tolleranza del 10%, nonch\u00e9 a barche a remi, a pedale, alle tavole a vela, alle unit\u00e0 adibite alla pesca professionale, al trasporto passeggeri, alle unit\u00e0 di vigilanza e di soccorso.<br \/>\n3. Tutte le unit\u00e0 alle quali \u00e8 consentita la navigazione non devono superare la velocit\u00e0 massima di 25 nodi e devono avere motori conformi alle prescrizioni legislative in materia di sicurezza, salute, protezione dell\u2019ambiente e dei consumatori, indicate dalle norme CE e, fatto salvo ogni specifico e perentorio termine di adeguamento assegnato per legge, entro i cinque anni successivi alla data di divieto di commercializzazione del prodotto, dovranno essere sostituiti i motori non conformi o ricadenti nelle tipologie sottoposte a divieto.<br \/>\n4. Dal 01 gennaio 2008 \u00e8 fatto divieto di navigazione nelle acque interne della provincia di Viterbo, per i natanti a motore del tipo \u201cmoto d\u2019acqua\u201d o \u201cacquascooters\u201d, ferma restando, la prescrizione della patente nautica in capo al conduttore, a prescindere dalla potenza del motore per il periodo ancora consentito e durante il quale sono considerati alla stregua di tutti gli altri natanti a motore.<br \/>\n5. Nell\u2019intero perimetro del lago di Bolsena \u00e8 istituita una fascia di protezione, della larghezza di metri 150 dalla battigia, nella quale \u00e8 vietata la navigazione a motore.<br \/>\n6. Le unit\u00e0 da diporto possono navigare oltre la distanza di cui al comma 5, che pu\u00f2 essere raggiunta da riva, esclusivamente attraverso appositi corridoi di lancio, nelle zone destinate alla balneazione e, comunque, dai punti di varo e di alaggio appositamente individuati o autorizzati dai Comuni.<br \/>\n7. I corridoi di lancio devono avere le caratteristiche di cui al successivo art.16, coma 1 del presente regolamento.<br \/>\n8. Nei corridoi di lancio \u00e8 consentita per le unit\u00e0 a motore, la velocit\u00e0 massima non superiore a 3 nodi.<br \/>\n9. E\u2019 consentita la navigazione a motore nelle ore notturne, alle imbarcazioni munite di fanali regolamentari o, in mancanza, di luce bianca a 360\u00b0, con velocit\u00e0 massima non superiore a 7 nodi.<br \/>\n10. La navigazione a motore sul lago di Bolsena \u00e8 vietata nei mesi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio, fatta eccezione per le imbarcazioni adibite:<br \/>\n&#8211; alla pesca professionale e sportiva alla traina;<br \/>\n&#8211; all\u2019uso esclusivo dei proprietari delle isole;<br \/>\n&#8211; ad operazioni di soccorso;<br \/>\n&#8211; al servizio della protezione civile, dei vigili del fuoco, delle forze dell\u2019ordine e di tutte quelle deputate alla vigilanza e controllo;<br \/>\n&#8211; al servizio di trasporto persone non di linea;<br \/>\n&#8211; per le barche a vela, in uscita e in entrata nei porti e agli ormeggi;<br \/>\n&#8211; per i natanti dotati di motore elettrico;<br \/>\n&#8211; per coloro che esercitano attivit\u00e0 di ricerca o recupero di reperti o relitti, previa comunicazione alla Provincia di Viterbo contenente l\u2019indicazione dei natanti a motore impiegati per i quali viene rilasciato apposito contrassegno identificativo.<br \/>\n<span style=\"color: #ff0000; font-size: large;\">11. Dal 01 maggio al 30 settembre, <span style=\"text-decoration: underline;\">\u00e8 vietata la pesca sportiva da riva<\/span>, nelle aree destinate alla balneazione e appositamente delimitate, come previsto nei successivi articoli 14 e 16. <\/span><br \/>\n12. E\u2019 vietato asportare, modificare, spostare, manomettere o rendere inefficienti i dispositivi di segnalamento diurni o notturni nonch\u00e9 ormeggiare le unit\u00e0 di navigazione ai suddetti dispositivi.<\/p>\n<p>art. 7 \u2013 Norme in deroga<br \/>\n1. In deroga a quanto disposto al precedente art. 6 comma 9, le imprese regolarmente iscritte alla C.C.I.A.A. ai sensi del D.P.R. 14 dicembre 1999, n.558, per la commercializzazione delle imbarcazioni a motore, le associazioni o circoli che esercitano attivit\u00e0 sportive di tipo nautico e\/o subacqueo, regolarmente autorizzate dalle Federazioni nazionali, possono produrre istanza in bollo al Dirigente del Settore Navigazione della Provincia di Viterbo, al fine di ottenere autorizzazione allo svolgimento dei propri compiti, mediante utilizzo di imbarcazioni a motore nel periodo di divieto.<br \/>\n2. Il titolare o il legale rappresentante o la persona formalmente delegata ad adempiere, sottoscrivono l\u2019istanza che dovr\u00e0 contenere:<br \/>\n&#8211; dati identificativi dell\u2019impresa\/associazione\/circolo o altro;<br \/>\n&#8211; dati identificativi del sottoscrittore dell\u2019istanza;<br \/>\n&#8211; dati identificativi dell\u2019imbarcazione per la quale \u00e8 richiesta la deroga;<br \/>\n&#8211; dati identificativi del motore dell\u2019imbarcazione;<br \/>\n&#8211; dati identificativi del conducente dell\u2019imbarcazione (se persona diversa dal sottoscrittore) e relativo titolo professionale \u2013 se dovuto -, e patente nautica \u2013 se dovuta;<br \/>\n&#8211; assicurazione dell\u2019imbarcazione;<br \/>\n&#8211; motivazione della richiesta.<br \/>\n3. Alla domanda andranno allegati:<br \/>\n\u2022 copia dei titoli dichiarati;<br \/>\n\u2022 copia dei documenti di bordo;<br \/>\n\u2022 copia dell\u2019autorizzazione o licenza d\u2019esercizio \u2013 se dovuta;<br \/>\n\u2022 copia dell\u2019atto che legittima il dichiarante alla sottoscrizione dell\u2019istanza;<br \/>\n\u2022 planimetria del lago con la delimitazione della zona ove si svolgono le attivit\u00e0 da autorizzare, in bollo pi\u00f9 due copie in carta semplice;<br \/>\n\u2022 calendario delle attivit\u00e0 da autorizzare;<br \/>\n\u2022 attestato del versamento di \u20ac 10,00 sul c\/c postale n. 12602017, intestato alla Provincia di Viterbo \u2013 Servizio di Tesoreria, causale: contributo alle spese di istruttoria navigazione.<br \/>\n4. Il Dirigente del Settore Navigazione della Provincia di Viterbo, valutata la congruit\u00e0 della richiesta e la documentazione prodotta, rilascia l\u2019autorizzazione che deve rispondere anche ad un criterio di contenimento temporale, spaziale e d\u2019impatto ambientale delle operazioni da compiere. La Provincia rilascia, altres\u00ec, apposito contrassegno identificativo da apporre sulle imbarcazioni autorizzate in deroga.<\/p>\n<p>art. 8 Norme di comportamento in navigazione<br \/>\n1. Tutte le unit\u00e0 di navigazione devono dare la precedenza:<br \/>\na. alle unit\u00e0 addette al servizio di pronto soccorso, di ordine pubblico e di vigilanza;<br \/>\nb. alle unit\u00e0 effettuanti trasporto di passeggeri, lungo le rotte segnalate;<br \/>\nc. alle unit\u00e0 impegnate in operazioni di pesca professionale;<br \/>\nd. alle unit\u00e0 a vela senza ausilio di motore.<br \/>\n2. Le unit\u00e0 di navigazione hanno i seguenti obblighi:<br \/>\na. tenersi ad almeno m 50 dalle unit\u00e0 effettuanti trasporto passeggeri, da tutti i lati dell\u2019imbarcazione;<br \/>\nb. non ostacolare unit\u00e0 di navigazione impegnate in operazioni di pesca professionale;<br \/>\nc. tenersi al di fuori dei campi di gara delimitati, durante lo svolgimento di manifestazioni sportive autorizzate;<br \/>\nd. osservare particolare prudenza in prossimit\u00e0 delle scuole di vela e surf;<br \/>\ne. non intralciare la rotta delle unit\u00e0 adibite al trasporto di passeggeri e non ostacolarne le manovre di accosto e di attracco;<br \/>\nf. ormeggiare fuori delle zone destinate alla balneazione e appositamente delimitate.<br \/>\n3. Le unit\u00e0 adibite al trasporto passeggeri, devono manovrare in entrata ed in uscita da ormeggi e pontili, al minimo consentito dei giri del motore e con scafo dislocante.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>art.9 \u2013 Norme speciali<br \/>\n1. In tutte le acque interne della provincia di Viterbo \u00e8 vietato scaricare in acqua o sulle sponde, residui di combustione di oli lubrificanti, carburante e qualsiasi altra sostanza pericolosa o inquinante, anche se diluita.<br \/>\n2. E\u2019 vietato abbandonare nei porti, negli ormeggi e sugli arenili, relitti di unit\u00e0 di navigazione, attrezzature ed oggetti, rifiuti di qualsiasi natura, detriti, ecc.<br \/>\n3. E\u2019 vietato arenare le unit\u00e0 di navigazione, anche non a motore o occupare con arredi la battigia, in modo da recare pregiudizio al passaggio pedonale o agli eventuali mezzi di soccorso.<br \/>\n4. Oltre che nelle zone portuali, i comuni individuano punti fissi di varo e di alaggio delle imbarcazioni, fuori dei quali \u00e8 vietata ogni operazione dello stesso tipo.<br \/>\n5. I Comuni rivieraschi, ciascuno sul territorio di propria competenza, individuano un\u2019area destinata alla custodia dei materiali e unit\u00e0 di navigazione sottoposti a sequestro, disciplinandone l\u2019uso.<br \/>\n6. I Comuni procedono al recupero dei relitti sommersi o semisommersi nelle acque di propria competenza addebitandone le relative spese al proprietario.<\/p>\n<p>art.10 \u2013 Attivit\u00e0 subacquea<br \/>\n1. Fermo restando che con la legge regionale del Lazio 07 dicembre 1990,n. 87 \u00e8 vietata la pesca subacquea nelle acque interne, nello svolgere le altre attivit\u00e0 subacquee, devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:<br \/>\n&#8211; \u00e8 obbligatorio segnalare la propria presenza mediante boa con bandiera rossa e striscia diagonale bianca;<br \/>\n&#8211; qualora venga utilizzata un\u2019unit\u00e0 di appoggio, questa deve inalberare l\u2019apposita bandiera;<br \/>\n&#8211; il subacqueo \u00e8 tenuto a non allontanarsi oltre ad un raggio di m 50 dall\u2019unit\u00e0 di appoggio;<br \/>\n&#8211; \u00e8 vietato praticare immersioni sulle rotte delle unit\u00e0 in servizio di trasporto di passeggeri non di linea;<br \/>\n&#8211; \u00e8 vietato praticare immersioni nei porti ed in prossimit\u00e0 dei loro accessi, nonch\u00e9 nelle vicinanze dei pontili;<br \/>\n&#8211; \u00e8 vietato praticare immersioni nelle zone riservate alla balneazione;<br \/>\n&#8211; \u00e8 vietato praticare immersioni nelle aree lacuali destinate a specifiche attivit\u00e0 o a manifestazioni autorizzate.<br \/>\n2. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano alle attivit\u00e0 di soccorso, protezione civile, ai soggetti incaricati della tutela dell\u2019ordine e della vigilanza.<\/p>\n<p>art. 11 \u2013 Sci nautico ed altri sport al traino<br \/>\n1. L\u2019esercizio dello sci nautico pu\u00f2 essere effettuato nelle ore diurne e con tempo favorevole, alla velocit\u00e0 massima di 30 nodi, nel rispetto delle seguenti disposizioni:<br \/>\na. i conduttori di natanti ed imbarcazioni muniti di motori entrobordo o fuoribordo, devono essere in possesso della prescritta abilitazione nonch\u00e9 di patente nautica, indipendentemente dalla potenza del motore;<br \/>\nb. il conduttore del mezzo nautico che effettua il traino, deve essere assistito da persona esperta del nuoto, incaricata di servire il varo e di sorvegliare lo sciatore nautico;<br \/>\nc. i mezzi utilizzati devono essere muniti di sistemi di aggancio e rimorchio nonch\u00e9 di un ampio specchio retrovisore convesso, riconosciuti idonei dall\u2019organo tecnico competente, ai sensi del vigente regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto;<br \/>\nd. durante le varie fasi del traino, la distanza tra il mezzo e lo sciatore nautico non deve essere mai inferiore a m 12;<br \/>\ne. nelle zone prospicienti la riva \u00e8 vietata la pratica dello sci nautico entro la fascia di m 150;<br \/>\nf. la distanza laterale di sicurezza di un autoscafo trainante uno sciatore, con gli altri natanti, non deve essere inferiore ai m 50;<br \/>\ng. \u00e8 fatto divieto a qualsiasi mezzo a motore, di percorrere o intersecare in velocit\u00e0 la scia di una imbarcazione che traina sciatori, a distanza inferiore ai m 50;<br \/>\nh. i mezzi nautici utilizzati per il traino di sciatori dovranno essere muniti di dispositivo per l\u2019inversione della marcia e per la messa in folle del motore, nonch\u00e9 di una cassetta di pronto soccorso e di un salvagente per ogni sciatore trainato.<\/p>\n<p>2. L\u2019esercizio dello sci nautico pu\u00f2 essere effettuato:<br \/>\na. per conto proprio;<br \/>\nb. per conto terzi con motoscafi noleggiati al pubblico;<br \/>\nc. da societ\u00e0 sportive, scuole di sci nautico ed altri sodalizi nautici.<br \/>\n3. Eventuali impianti fissi per la scuola o lo svolgimento di gare di sci nautico, devono essere autorizzati dai Comuni nello specchio d\u2019acqua di propria competenza, purch\u00e9 questi non ricadano lungo le rotte di accesso ai porti, in prossimit\u00e0 delle loro imboccature, nelle zone riservate alla pesca professionale ed in prossimit\u00e0 dei pontili di approdo dei battelli che effettuano servizio pubblico non di linea. Tali impianti devono essere opportunamente segnalati anche nelle ore notturne.<\/p>\n<p>art.12 \u2013Natanti a remi, a pedali, canoe, jole, sandolini e pattini<br \/>\n1. L\u2019utilizzo di piccoli natanti a remi o a pedali \u00e8 consentito con lago calmo e con buone condizioni meteorologiche, da un\u2019ora dopo l\u2019alba al tramonto.<br \/>\n2. Su tali natanti pu\u00f2 essere trasportato un numero di persone che abbiano la possibilit\u00e0 tecnica di stare seduti e, comunque, entro il numero massimo prescritto dal costruttore, fermo restando l\u2019obbligo di assicurare la piena manovrabilit\u00e0 del mezzo e la dotazione di almeno un salvagente munito di apposita fune.<br \/>\n3. L\u2019impiego dei piccoli natanti di cui al comma 1, \u00e8 vietato sulla rotta delle unit\u00e0 in servizio di trasporto pubblico non di linea, all\u2019interno dei porti e nelle loro vicinanze, nelle aree lacuali destinate a specifiche attivit\u00e0 (sci nautico, corridoi di lancio, ecc.).<\/p>\n<p>art.13 \u2013 Tavole a vela<br \/>\n1. L\u2019uso delle tavole a vela \u00e8 consentito solo di giorno e con buona visibilit\u00e0, da un\u2019ora dopo l\u2019alba al tramonto, fuori delle aree destinate alla balneazione.<br \/>\n2. I conduttori devono regolare il natante in modo da non creare situazione di pericolo o di intralcio alla navigazione e a tal fine devono tenere tra di loro una distanza di almeno m 10.<br \/>\n3. I conduttori devono sempre indossare il giubbotto di salvataggio omologato e non possono portare persone o animali a bordo.<br \/>\n4. L\u2019impiego delle tavole a vela \u00e8 vietato:<br \/>\na. sulla rotta delle unit\u00e0 in servizio pubblico non di linea;<br \/>\nb. all\u2019interno dei porti e nelle loro vicinanze;<br \/>\nc. entro i m 150 dalla riva;<br \/>\nd. nelle aree lacuali destinate a specifiche attivit\u00e0 (sci nautico, corridoi di lancio, ecc.).<br \/>\n5. Nel periodo compreso tra il 15 settembre e il 01 maggio dell\u2019anno successivo, \u00e8 vietato praticare l\u2019uso delle tavole a vela nelle zone occupate da impianti fissi di pesca professionale.<\/p>\n<p><span style=\"color: #0000ff; font-size: x-large;\">art.14 \u2013 Balneazione<\/span><a name=\"balneazione\"><\/a><br \/>\n<span style=\"color: #ff0000; font-size: large;\">1. Le strutture turistiche e ricettive rivierasche, con l\u2019inizio della stagione balneare, e , comunque, non oltre il 01 maggio di ogni anno, delimitano con apposite boe, le aree riservate alla balneazione e gli eventuali corridoi di lancio.<\/span><br \/>\n2. Le spiagge comunali e le spiagge in concessione, specificatamente destinate alla balneazione e con delimitazione delle acque balneabili, devono essere dotate di personale e mezzi idonei a prestare soccorso ai bagnanti. Le spiagge libere, comprese quelle antistanti esercizi ricreativi e turistici, devono essere provviste di apposite tabelle di segnalazione dell\u2019assenza di sistemi di vigilanza e soccorso ai bagnanti.<br \/>\n3. La balneazione \u00e8 vietata.<br \/>\na. all\u2019interno dei porti e in prossimit\u00e0 dei loro accessi;<br \/>\nb. nelle aree lacuali destinate a specifiche attivit\u00e0 (sci nautico, corridoi di lancio, ecc.);<br \/>\nc. presso i pontili e nelle loro vicinanze;<br \/>\nd. nelle foci dei fiumi Fiora, Marta e Mignone.<br \/>\n4. Chiunque intenda praticare la balneazione oltre le boe che delimitano l\u2019area balneabile, e, comunque, oltre i m 150 da riva, deve essere assistito da unit\u00e0 di appoggio e indossare calottina rossa.<br \/>\n5. Da un\u2019ora prima del tramonto \u00e8 vietato praticare la balneazione fuori delle aree delimitate.<br \/>\nart.15 \u2013 Locazione e noleggio<br \/>\n1. E\u2019 fatto obbligo a chi concede unit\u00e0 a motore e non, in locazione senza conducente:<br \/>\na. di prendere nota dell\u2019identit\u00e0 e reperibilit\u00e0 delle persone alle quali vengono consegnate le unit\u00e0 stesse;<br \/>\nb. di rispettare scrupolosamente il numero dei posti disponibili su ogni unit\u00e0 noleggiata, secondo le prescrizioni del costruttore;<br \/>\nc. di accertare il possesso della patente nautica ove previsto;<br \/>\nd. di garantire la presenza a bordo delle unit\u00e0 di navigazione date in uso, dei dispositivi di sicurezza omologati;<br \/>\ne. di essere in possesso di opportune unit\u00e0 di soccorso, in caso di necessit\u00e0 di recupero degli utenti.<br \/>\n2. I locatori ed i noleggiatori di unit\u00e0 di diporto sono tenuti ad informare gli utenti sulle regole generali di navigazione e sulle disposizioni vigenti sul lago.<br \/>\n3. I noleggiatori hanno l\u2019obbligo di tenere in perfetta efficienza i propri mezzi e di munirsi di appositi corridoi di lancio.<br \/>\n4. Le unit\u00e0 a motore date in noleggio o locazione devono recare a bordo copia autenticata dei documenti obbligatori.<br \/>\n<span style=\"color: #0000ff;\"><br \/>\n<span style=\"font-size: x-large;\">art.16 \u2013 Boe di delimitazione e di segnalazione <\/span><\/span><a name=\"boe\"><\/a><br \/>\n<span style=\"color: #ff0000; font-size: large;\">1. I corridoi di lancio devono avere m 10 di larghezza e m 150 di lunghezza, perpendicolarmente alla linea di battigia e devono essere delimitati da boe biconiche di colore arancione, con diametro di cm 32, con boe ad anello passante, posizionate a m 10 di distanza l\u2019una dall\u2019altra. Le boe devono essere zavorrate per rimanere in verticale ed ancorate a pesi morti idonei ad impedire lo spostamento causato dalle onde.<br \/>\n2. Le delimitazioni delle zone riservate alla balneazione pubblica vanno segnalate con boe di forma sferica di cm 80 di diametro, di colore rosso, posizionate a m 150 dalla battigia e, al massimo, m 400 l\u2019una dall\u2019altra.<br \/>\n3. Le aree riservate alla balneazione in concessione agli esercizi ricettivi, turistici e ricreativi sono delimitate da boe di tipo sferico, di colore giallo di cm. 40 posizionate sugli estremi, con all\u2019interno, boe ad anello passante di colore giallo, alla distanza di m. 30 l\u2019una dall\u2019altra.<\/span><br \/>\n4. Le boe di segnalazione di pericolo devono avere forma biconica di diametro cm 32, di colore arancione con banda, al centro e sul vertice superiore, catarifrangente bianca, sormontata da bandierina triangolare di colore rosso catarifrangente ed adesivo con la dicitura Provincia di Viterbo.<br \/>\n5. Le boe di delimitazione dei diritti esclusivi di pesca, antistanti le isole, devono essere di tipo cilindrica grande, diametro cm 80, di colore giallo, con banda catarifrangente di altezza cm 10, sormontate da lampeggiante a luce rossa.<br \/>\n6. Le boe di segnalazione di cui ai commi 1.,2. e 3. gravano in capo ai comuni rivieraschi e alle attivit\u00e0 ricettive, turistiche e ricreative, che ne hanno l\u2019uso e sono obbligatorie per tutta la durata della stagione balneare.<br \/>\nLe boe di cui al comma 4. sono fisse e a carico della Provincia; i soggetti deputati alla vigilanza ed ai controlli per la sicurezza della navigazione, ne segnalano al Settore competente, eventuali manomissioni\/asporto\/affondamento, per l\u2019immediato ripristino.<br \/>\nLe boe, di cui al comma 5 sono a carico dei proprietari delle isole che ne assicurano la funzionalit\u00e0, la visibilit\u00e0 ed il funzionamento dei relativi dispositivi luminosi, per tutta la durata dell\u2019anno.<br \/>\n7. La Provincia provvede alla segnalazione degli scogli affioranti al lago di Bolsena, con le boe di cui al comma 4, nelle seguenti localit\u00e0:<br \/>\na. nel comune di Capodimonte<br \/>\n&#8211; scogli di Montecuculo<br \/>\n&#8211; scoglio del Vescovo<br \/>\n&#8211; scogli di Carraia<br \/>\n&#8211; scogli della punta del Calcino all\u2019Isola Bisentina;<br \/>\nb. nel comune di Bolsena:<br \/>\n&#8211; scogli del Gran Carro.<br \/>\n8. I Comuni rivieraschi individuano negli spazi acquei di propria competenza, le zone riservate alla libera balneazione e procedono alla delimitazione secondo quanto stabilito ai commi precedenti.<br \/>\n9. Per la sola zona del lago di Bolsena, denominata \u201cCava\u201d, ricadente nelle acque del comune di Marta, \u00e8 delimitata da boe biconiche di colore arancione del diametro di cm 32, una fascia di m 150 dalla battigia, entro la quale \u00e8 consentito l\u2019accesso con motore al minimo e l\u2019ormeggio temporaneo diurno.<br \/>\n10. All\u2019interno delle acque delimitate dalle boe di cui al comma 5, \u00e8 consentita la navigazione con motore al minimo e l\u2019ormeggio temporaneo diurno.<\/p>\n<p>art. 17 \u2013 Boe di ormeggio e reti fisse da pesca<br \/>\n1. I Comuni rivieraschi regolamentano e autorizzano l\u2019utilizzo degli spazi acquei, l\u2019alaggio ed il varo delle unit\u00e0 di navigazione anche al di fuori delle zone portuali, nonch\u00e9 la messa in opera delle reti fisse da pesca, negli spazi acquei di propria competenza.<br \/>\n2. E\u2019 comunque fatto divieto di installare boe e galleggianti nelle imboccature dei porti e fino a m.200 dai rispettivi accessi.<br \/>\n3. Le boe di ormeggio devono essere di tipo tonda, bicolore: bianca\/rossa e di dimensioni non inferiore a cm 36 di diametro, saldamente alloggiate, ad una distanza di almeno m 20 dalla battigia e m 15 tra una boa e l\u2019altra. Dette boe devono avere una fascia catarifrangente, lungo l\u2019intera circonferenza, per la visibilit\u00e0 notturna e con una sigla che ne identifichi l\u2019appartenenza all\u2019esercizio autorizzato.<br \/>\n4. I materiali di ancoraggio non possono essere in metallo od altro materiale atto a recare danno o pregiudizio alla navigazione.<br \/>\n5. Le reti in opera devono essere segnalate da boe che abbiano le stesse caratteristiche delle boe fisse da ormeggio.<br \/>\n6. E\u2019 vietato l\u2019utilizzo di polistirolo espanso e di qualsiasi altro materiale galleggiante soggetto ad usura.<br \/>\n7. Gli impianti fissi per la pesca professionale devono rispettare le distanze prescritte dalla legge regionale sulla pesca e devono essere ben segnalate in tutta la loro estensione, per non arrecare pregiudizio alla sicurezza della navigazione.<br \/>\nart. 18 \u2013 Norme di sicurezza nei porti<br \/>\n1. Tutte le unit\u00e0 di navigazione hanno l\u2019obbligo di dare la precedenza a quelle in uscita dai porti.<br \/>\n2. Nei porti devono attraccare, ormeggiare e stazionare unit\u00e0 di dimensioni compatibili con le caratteristiche dei fondali e con l\u2019ampiezza dei porti stessi, al fine di garantire la sicurezza e non costituire intralcio alle manovre.<br \/>\n3. Le unit\u00e0 autorizzate ad attraccare, ormeggiare e a stazionare nei porti, devono essere in stato di perfetta navigabilit\u00e0 e tecnicamente ed amministrativamente in regola.<br \/>\n4. In ciascun porto deve essere previsto uno spazio acqueo libero, idoneo ad accogliere temporaneamente unit\u00e0 in difficolt\u00e0 o emergenza, limitatamente alla durata delle stesse.<br \/>\n5. In ciascun porto devono essere riservati idonei spazi per l\u2019ormeggio e lo stazionamento delle unit\u00e0 adibite al servizio di pubblica sicurezza, di vigilanza e di soccorso.<br \/>\n6. In ciascun porto devono essere perfettamente funzionanti e debitamente segnalati, sistemi antincendio.<br \/>\n7. In ciascun porto devono essere stabilmente alloggiati appositi e differenziati contenitori per lo scarico delle acque di sentina, per i rifiuti solidi e per i rifiuti speciali.<br \/>\n8. In ciascun porto deve essere installata apposita bacheca per l\u2019affissione delle norme generali sulla navigazione, sulle norme di comportamento e delle ordinanze dell\u2019 autorit\u00e0 del porto.<br \/>\n9. Nei porti \u00e8 vietato:<br \/>\n\u2022 ingombrare ed occupare per usi privati i pontili, le banchine e i moli riservati all\u2019attracco delle unit\u00e0 in servizio di trasporto passeggeri, pubblica sicurezza, vigilanza e soccorso;<br \/>\n\u2022 accedere ai pontili, alle banchine ed ai moli con veicoli di qualsiasi genere se non espressamente autorizzati;<br \/>\n\u2022 ostacolare o intralciare il traffico pedonale sui pontili, sulle banchine e sui moli;<br \/>\n\u2022 esercitare la pesca;<br \/>\n\u2022 praticare la balneazione e le immersioni subacquee ad eccezione degli interventi di soccorso, di ordine pubblico e dei lavori di manutenzione;<br \/>\n\u2022 l\u2019uso di boe o gavitelli;<br \/>\n\u2022 fare nodi alle corde di ancoraggio.<br \/>\n10. Gli scivoli utilizzati per le operazioni di alaggio, cos\u00ec come gli accessi alle strutture portuali devono restare liberi e sgombri.<br \/>\n11. Le unit\u00e0 sommerse o semisommerse devono essere immediatamente rimosse a cura dei proprietari. In caso di inadempienza, provvede l\u2019autorit\u00e0 portuale addebitando le relative spese a carico del proprietario.<br \/>\nart. 19 \u2013 Uso degli spazi acquei<br \/>\n1. Ai sensi dell\u2019art. 15 del D.P.R. 631\/49, le attivit\u00e0 che si esercitano all\u2019interno delle zone portuali, la ripartizione degli spazi acquei per lo stazionamento delle unit\u00e0 da diporto e professionali, la destinazione delle calate, dei moli e degli altri punti di accosto, l\u2019uso dei mezzi di ormeggio, l\u2019entrata e l\u2019uscita delle unit\u00e0, sono regolati mediante ordinanza dell\u2019autorit\u00e0 comunale, anche al fine di garantire la sicurezza delle zone predette.<br \/>\n2. Al fine di rendere uniformi i criteri di assegnazione degli spazi acquei, nell\u2019ottica della sicurezza e della manovrabilit\u00e0 delle unit\u00e0 di navigazione all\u2019interno dei porti, si individua in almeno mq 8, la dimensione minima del cosiddetto \u201cposto barca\u201d, comunque con caratteristiche compatibili con i fondali e le strutture di attracco e ormeggio.<br \/>\n3. I Comuni procedono all\u2019emanazione del bando per l\u2019assegnazione dei posti barca, con cadenza biennale, prima dell\u2019inizio della stagione balneare e rilasciano agli assegnatari un contrassegno identificativo da apporre sull\u2019imbarcazione.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>art. 20 \u2013 Consulta del Lago<br \/>\nE\u2019 istituita la Consulta del Lago, composta dall\u2019Assessore provinciale competente che la convoca e la presiede e dai Sindaci dei Comuni competenti per territorio. Alle riunioni della Consulta partecipano anche un rappresentante della categoria dei pescatori professionisti, un rappresentante dei gestori dei porti e un rappresentante dell\u2019Associazione di studi e ricerche \u201cLago di Bolsena\u201d. Essa ha il compito di monitorare l\u2019attuazione del presente Regolamento, formulare proposte e indicare, nei limiti consentiti, criteri ed indirizzi idonei ad assicurare termini operativi di omogeneit\u00e0 e parit\u00e0 di trattamento per l\u2019utenza. Il Settore Trasporti della Provincia provvede al relativo supporto amministrativo.<br \/>\nart. 21 \u2013 Vigilanza e sanzioni<br \/>\n1. La vigilanza sul rispetto della disciplina sulla navigazione, l\u2019accertamento, la contestazione e la notificazione delle violazioni spettano agli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria, a tutte le Forze di Pubblica Sicurezza e di Polizia Locale.<br \/>\n2. Ferme restando le norme sanzionatorie gi\u00e0 disciplinate per le violazioni della disposizioni legislative sulla navigazione dal R.D. 327\/42 e successive modifiche ed integrazioni e dal D. Lgs 171\/05, ogni violazione delle prescrizioni impartite con il presente Regolamento, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da \u20ac 50,00 ad \u20ac 500,00.<br \/>\n3. I pagamenti dovranno essere effettuati sul c\/c postale n. 12602017, intestato Provincia di Viterbo \u2013 Servizio di Tesoreria, indicando nella causale, gli estremi del processo verbale.<br \/>\n4. Entro i trenta giorni successivi alla contestazione immediata o al ricevimento della notificazione della violazione, gli interessati potranno produrre al Dirigente del competente Settore della Provincia di Viterbo, scritti difensivi e\/o chiedere di essere personalmente ascoltati. Il Dirigente, accertata la fondatezza del ricorso, emette motivato provvedimento di archiviazione.<\/p>\n<p>art. 22 \u2013 Informazione<br \/>\nLe presenti disposizioni e prescrizioni sono esposte presso i comuni rivieraschi, nei porti, sulle unit\u00e0 di noleggio da banchina, nei circoli nautici, nei cantieri nautici, presso gli stabilimenti balneari, le attivit\u00e0 turistiche e ricettive.<\/p>\n<p>art. 23 \u2013 Norma di rinvio<br \/>\n1. Per tutto quanto non previsto dalla presente disciplina valgono le norme generali vigenti in materia di navigazione.<br \/>\n2. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento sostituiscono ogni altra prescrizione precedentemente impartita dalla Provincia di Viterbo sulla stessa materia.<\/p>\n<p>art. 24 \u2013 Entrata in vigore<br \/>\nIl presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di intervenuta esecutivit\u00e0 della deliberazione consiliare con la quale \u00e8 stato adottato.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Per i pescasportivi: articolo 6 NORME GENERALI, comma11 art. 14: balneazione art. 16: boe di delimitazione e segnalazione PROVINCIA DI VITERBO Settore Trasporti Regolamento della Provincia di Viterbo per la sicurezza della navigazione nelle acque interne. 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