{"id":2062,"date":"2013-01-22T19:41:17","date_gmt":"2013-01-22T18:41:17","guid":{"rendered":"http:\/\/www.lenzaorvietana.it\/?p=2062"},"modified":"2013-02-09T10:01:09","modified_gmt":"2013-02-09T09:01:09","slug":"le-modifiche-riguardanti-bolsena","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lenzaorvietana.it\/?p=2062","title":{"rendered":"Le modifiche riguardanti Bolsena"},"content":{"rendered":"<div id=\"oCMenu_top0_0\"><\/div>\n<p><span style=\"font-size: x-large;\">Provincia di Viterbo<\/span><\/p>\n<p><b>Assessorato Agricoltura Caccia e Pesca<\/b><br \/>\nSettore Caccia e Pesca<\/p>\n<p><b>Delibera Consiglio Provinciale n. 91 del 16 dicembre 2002<\/b><\/p>\n<p><b>Oggetto: esercizio della pesca sportiva &#8211; determinazioni<\/b><\/p>\n<p>Riferisce L&#8217;Assessore Mario Lega<\/p>\n<p>Su proposta della Provincia di Viterbo, che a suo tempo ha approvato una delibera di Giunta, Il Consiglio Regionale ha approvato la modifica della legge regionale sulla pesca n 87\/90 per permettere nel lago di Bolsena la pesca da traina a motore del luccio con il sistema della dirlindana.<\/p>\n<p>L&#8217;art. 14, comma 13 della legge R. 87\/90 prevedeva infatti il divieto della pesca sportiva effettuato con natanti trainati da motori salvo che per i pescatori anziani e gli invalidi.<br \/>\nDetto divieto valevole per tutto il territorio regionale, il cui scopo era essenzialmente di attenuare una pratica piscatoria ritenuta a torto di sensibile impatto ambientale, nella genericit\u00e0 della formulazione aveva praticamente messo fine ad una tradizionale pratica sportiva quale quella della pesca del luccio e del persico trota sul lago di Bolsena.<br \/>\nCome noto tale tipo di pesca si attua con il sistema della &#8220;lameggiata&#8221;, ossia con una lenza agitata dalle mani del pescatore (dirlindana), mentre il natante procede a velocit\u00e0 limitatissima trainato da motori di bassa potenza.<br \/>\nL&#8217;impatto ambientale di tale pratica \u00e8 ovviamente molto limitato, anche in considerazione che nel lago \u00e8 permessa la navigazione da diporto illimitata sia per la lunghezza del natante che per la potenza dei motori, con i quali si praticano lo sci nautico o la pura velocit\u00e0 da motoscafo.<br \/>\nLo stesso dicasi per l&#8217;impatto sul patrimonio ittico ed in particolare modo su quello rappresentato dal luccio, la cui cattura \u00e8 soggetta a drastiche limitazioni in numero (5 esemplari) e di lunghezza (non inferiori ai 30 cm). Anche la pesca del persico trota risulta peraltro di scarso prelievo sulla popolazione esistente.<br \/>\nE&#8217; ovvio che una pratica cos\u00ec antica e radicata nella tradizione piscatoria locale difficilmente trovava fine di fronte ad una norma ritenuta dal pescatore locale discriminatoria e comunque poco condivisibile nelle finalit\u00e0, tant&#8217;\u00e8 che a quasi dieci anni dalla sua introduzione sorgevano dubbi sulla sua &#8220;effettivit\u00e0&#8221; e sullo sforzo di contenzioso che la vigilanza doveva affrontare per il sostanziale rispetto.<br \/>\nAlla luce di ripetute istanze che periodicamente sotto forma di raccolta di firme sono pervenute alla Provincia, la Giunta Provinciale aveva approvato un ordine del giorno in cui si invitava la Regione Lazio ad introdurre una deroga relativa alla specie luccio e persico trota.<br \/>\nOra la nostra proposta \u00e8 divenuta legge e pi\u00f9 precisamente l&#8217;art 2 della legge regionale n 23 del 26 luglio 2002.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Detta novella modifica il citato comma 13 dell&#8217;art 14 della legge regionale sulla pesca n 87\/90, stabilendo che l&#8217;impiego di natanti trainati da motori per l&#8217;esercizio della pesca sportiva \u00e8 consentito, anche al fine di salvaguardare tradizioni piscatorie locali, nei soli casi espressamente previsti dalla Provincia e comunque con motori di potenza non superiore ai 9 cavalli. Parimenti \u00e8 stato abrogato il comma 14 che introduceva la deroga per gli invalidi e gli anziani.<br \/>\nL&#8217;art 1 della medesima legge n. 23\/2002 modifica l&#8217;art 11 della medesima legge introducendo due nuovi commi:<\/p>\n<p><b>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 9-bis<\/b>. In deroga al divieto di cui al comma 8, le province, anche ai fini del recupero di tradizioni locali, possono autorizzare i titolari di licenza di pesca all&#8217;esercizio, nei rispettivi ambiti territoriali, della pesca sportiva con bilancia di dimensioni superiori a m.1,50 per lato, alle seguenti condizioni:<\/p>\n<ol type=\"a\">\n<li>la bilancia di dimensioni superiori a m.1,50 per lato:\n<ol>\n<li>pu\u00f2 essere utilizzata nelle sole acque principali;<\/li>\n<li>il lato o diametro della rete non deve superare un terzo della larghezza dello specchio d&#8217;acqua al momento dell&#8217;emersione, misurato a livello medio di bassa marea;<\/li>\n<li>deve essere opportunamente distanziata da altri impianti simili nel rispetto delle norme in materia di pesca, ambiente e navigazione e, comunque, collocato a non meno di 500 metri dagli impianti stessi;<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<li>\u00a0il lato della rete della bilancia di dimensioni superiori a m. 1,50 per lato non pu\u00f2 superare i 5 metri e il lato della maglia della rete non pu\u00f2 essere inferiore a 50 millimetri;<\/li>\n<li>\u00e8 consentito al centro un quadrato di rete di superficie pari ad 1\/6 di quella totale con larghezza minima della maglia di 30 millimetri ed un ulteriore quadrato di rete di superficie pari ad 1\/6 di quella precedente con larghezza minima della maglia di 25 millimetri;<\/li>\n<li>\u00e8 vietato l&#8217;uso di fonte luminosa per attirare il pesce quando la rete \u00e8 posata e durante le operazioni di pesca, ad esclusione del momento della raccolta del pescato<\/li>\n<\/ol>\n<p><b>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 9-ter.<\/b>\u00a0Le province stabiliscono, con apposito regolamento, le modalit\u00e0 per il rilascio dell&#8217;autorizzazione per l&#8217;esercizio della pesca sportiva con bilancia di dimensioni superiori a m. 1,50 per lato ed eventuali ulteriori prescrizioni o limitazioni d&#8217;uso. L&#8217;autorizzazione ha la durata di cinque anni.<br \/>\nAnche la possibilit\u00e0 di autorizzare l&#8217;uso del bilancione vietato dal comma 8, \u00e8 rimesso dunque alla potest\u00e0 regolamentare delle Province. Questa deroga, proprio per le modalit\u00e0 e tipologie tassativamente indicate, pu\u00f2 essere concessa presso la sola foce del fiume Tevere e dunque non praticabile nei nostri fiumi che hanno un&#8217;ampiezza ed una portato molto limitata. Peraltro questa specificazione, voluta dal legislatore regionale, fa chiarezza sul fatto che l\u00e0 dove la Provincia non autorizza detto uso, rimane vietato anche a prescindere dall&#8217;essere il proprietario iscritto al registro speciale di cui al comma 9 che ha ormai esaurito la sua funzione.<br \/>\nPensiamo dunque di dare attuazione al solo art 2 la legge 23\/2002, prevedendo che l&#8217;impiego di natanti trainati da motori per l&#8217;esercizio della pesca sportiva \u00e8 consentito nei seguenti casi, cos\u00ec come suggerito dalle associazioni dei pescatori sportivi;<\/p>\n<ul>\n<li>sulle sole acque del lago di Bolsena;<\/li>\n<li>per la pesca sportiva del luccio, in tal caso il limite di cinque esemplari fissato dal comma 5 dell&#8217;art 14 della legge regionale 87\/90 \u00e8 ridotto a tre e la misura minima di cui all&#8217;art 12 \u00e8 innalzata a40 cm;<\/li>\n<li>\u00e8 ammessa anche la pesca sportiva del persico trota (black bass);<\/li>\n<li>il natante pu\u00f2 essere trainato da motori di potenza non superiore ai 9 cavalli.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Pertanto dopo ampia discussione viene messa a votazione la seguente risoluzione<\/p>\n<p align=\"center\">IL CONSIGLIO PROVINCIALE<\/p>\n<p>Udita la relazione dell&#8217;Assessore all&#8217; Agricoltura, caccia e pesca Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 23 che all&#8217;art 1 modifica l&#8217;art 11 della legge regionale. 7-12-1990 n. 87, prevedendo la possibilit\u00e0 per le Province di autorizzare l&#8217;uso per la pesca sportiva della bilancia di dimensioni superiori a metri 1,5 di lato e l&#8217;art 2 che parimenti delega le Province alla regolamentazione dell&#8217;impiego di natanti trainati da motori per l&#8217;esercizio della pesca sportiva, anche al fine di salvaguardare tradizioni piscatorie locali;<br \/>\nRitenuto di dare attuazione alle previsioni dell&#8217;art 2 nei seguenti casi:<\/p>\n<ul>\n<li>sulle sole acque del lago di Bolsena;<\/li>\n<li>per la pesca sportiva del luccio (esox lucius), in tal caso il limite di cinque esemplari fissato dal comma 5 dell&#8217;art 14 della legge regionale 87\/90 \u00e8 ridotto a tre e la misura minima di cui all&#8217;art 12 \u00e8 innalzata a40 cm;<\/li>\n<li>\u00e8 ammessa anche la pesca sportiva del persico trota (black bass &#8211; micropterus salmoides);<\/li>\n<li>il natante pu\u00f2 essere trainato da motori di potenza non superiore ai 9 cavalli.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Ritenuto altres\u00ec che le previsioni di cui all&#8217;art 1 non siano estendibili alle acque interne della provincia di Viterbo;<br \/>\nVisto il parere positivo espresso dalla Consulta provinciale della pesca in data 19.09.02<br \/>\nVisto altres\u00ec il parere favore espresso dal responsabile del settore 5\u00b0 ai sensi della legge 267\/200<br \/>\ntutto ci\u00f2 premesso<\/p>\n<p align=\"center\">DELIBERA<\/p>\n<ol>\n<li>Di far propria l&#8217;attribuzione conferita dall&#8217;art 2 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 23, stabilendo che l&#8217;impiego di natanti trainati da motori per l&#8217;esercizio della pesca sportiva \u00e8 consentito nei seguenti casi:\n<ul type=\"disc\">\n<li>sulle sole acque del lago di Bolsena;<\/li>\n<li>per la pesca sportiva del luccio (esox lucius), in tal caso il limite di cinque esemplari fissato dal comma 5 dell&#8217;art 14 della legge regionale 87\/90 \u00e8 ridotto a tre e la misura minima di cui all&#8217;art 12 \u00e8 innalzata a40 cm;<\/li>\n<li>\u00e8 ammessa anche la pesca sportiva del persico trota (black bass &#8211; micropterus salmoides);<\/li>\n<li>il natante pu\u00f2 essere trainato da motori di potenza non superiore ai 9 cavalli<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>Di stabilire che ai sensi dell&#8217;art 1 della citata legge regionale sul territorio provinciale non possa essere autorizzato l&#8217;uso di bilance di dimensioni superiori a metri 1,5 di lato e che il registro speciale di cui al comma 9 dell&#8217;art 11 della legge regionale 87\/90 ha ormai esaurito la sua funzione.<\/li>\n<li>di dichiarare il presente atto con separata votazione immediatamente eseguibile e che lo stesso verr\u00e0 inviato alla Regione Lazio per la pubblicazione sul BURL.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div align=\"right\"><\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Provincia di Viterbo Assessorato Agricoltura Caccia e Pesca Settore Caccia e Pesca Delibera Consiglio Provinciale n. 91 del 16 dicembre 2002 Oggetto: esercizio della pesca sportiva &#8211; determinazioni Riferisce L&#8217;Assessore Mario Lega Su proposta della Provincia di Viterbo, che a suo tempo ha approvato una delibera di Giunta, Il Consiglio Regionale ha approvato la modifica [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-2062","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-modif-bols"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.lenzaorvietana.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2062","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.lenzaorvietana.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.lenzaorvietana.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lenzaorvietana.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lenzaorvietana.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=2062"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/www.lenzaorvietana.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2062\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":5150,"href":"https:\/\/www.lenzaorvietana.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2062\/revisions\/5150"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.lenzaorvietana.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=2062"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lenzaorvietana.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=2062"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lenzaorvietana.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=2062"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}